(Trattato-art. 12)
                             Articolo 12 
               Condizioni di Esecuzione della Sentenza 
 
  1. Lo Stato di Esecuzione esegue la sentenza e adotta  le  relative
decisioni, ivi compreso il riconoscimento  di  eventuali  benefici  o
particolari modalita' di  esecuzione,  in  conformita'  alla  propria
legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni  della
pena disposte dalle Autorita' competenti dello Stato di Condanna  con
riferimento alla condotta tenuta dalla persona condannata prima della
consegna. 
  2. Se la persona condannata  evade  prima  che  l'esecuzione  della
condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti
necessari  per  rintracciarla  ed  arrestarla,  assicurando  che  sia
espiata la restante  parte  della  condanna  e  che  si  proceda  nei
confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla
legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa  ritorno  ed  e'
rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna,  tale  Stato  e'
autorizzato ad eseguire  la  parte  residua  della  condanna  che  la
persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.