Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni: a) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza sia cittadino dello Stato di Esecuzione e si trovi nel territorio di una delle Parti. La qualita' di cittadino e' considerata ai momento della richiesta di trasferimento; b) che la sentenza sia irrevocabile; c) che la durata della condanna o della misura di sicurezza che deve essere eseguita sia di almeno un anno, ovvero sia indeterminata, alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di condanne o misure di sicurezza di durata inferiore ad un anno; d) che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna o applicata la misura di sicurezza costituiscano reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; e) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o il suo legale rappresentante, acconsenta al trasferimento; f) che lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.