(Trattato-art. 4)
                             Articolo 4 
                   Condizioni per il Trasferimento 
 
  Il  trasferimento  puo'  avere  luogo  se  ricorrono  le   seguenti
condizioni: 
    a) che la persona condannata o sottoposta a misura  di  sicurezza
sia cittadino dello Stato di Esecuzione e si trovi nel territorio  di
una delle Parti. La qualita' di cittadino e' considerata  ai  momento
della richiesta di trasferimento; 
    b) che la sentenza sia irrevocabile; 
    c) che la durata della condanna o della misura di  sicurezza  che
deve essere eseguita sia di almeno un anno, ovvero sia indeterminata,
alla data di ricezione della  richiesta  di  trasferimento.  In  casi
eccezionali, le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di condanne
o misure di sicurezza di durata inferiore ad un anno; 
    d) che gli atti o le omissioni per i quali e' stata  inflitta  la
condanna o applicata la misura di sicurezza costituiscano reato anche
per la legge dello Stato di Esecuzione; 
    e) che la persona condannata o sottoposta a misura di  sicurezza,
o il suo legale rappresentante, acconsenta al trasferimento; 
    f) che lo Stato di  Condanna  e  lo  Stato  di  Esecuzione  siano
d'accordo sul trasferimento.