(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                            Spese e costi 
 
    1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della  trattazione  di
una richiesta ai sensi del  presente  Accordo  sono  sostenute  dalla
Parte richiesta, a meno che non  venga  diversamente  concordato  per
iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare
spese elevate o straordinarie, le Parti  si  consultano  al  fine  di
stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata
la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 
    2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle
riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. 
    3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi  al
viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.