Art. 10. Spese e costi 1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. 3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.