Art. 13. Entrata in vigore, emendamenti e revoca 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e restera' in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con un minimo di sei (6) mesi d'anticipo, la sua intenzione di revocarlo. 2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformita' con la procedura di cui al 1° comma del presente articolo. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico