(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
               Entrata in vigore, emendamenti e revoca 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  contraenti  si
comunicheranno l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne e restera' in vigore  fino  a  quando  una  delle  Parti  non
notifichi per iscritto all'altra Parte, con un minimo di sei (6) mesi
d'anticipo, la sua intenzione di revocarlo. 
    2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono  integrare  o
emendare il presente  Accordo.  Le  integrazioni  e  gli  emendamenti
concordati entrano in vigore in conformita' con la procedura  di  cui
al 1° comma del presente articolo. 
 
    IN FEDE DI  CIO'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico