(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                       Settori di cooperazione 
 
    1. Le autorita' competenti cooperano ai fini della prevenzione  e
della repressione della criminalita' nei seguenti settori: 
      a) criminalita' organizzata transnazionale; 
      b) produzione, traffico,  vendita,  distribuzione  illecita  di
sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; 
      c) tratta di esseri umani e traffico di migranti; 
      d) veicoli rubati; 
      e) traffico illecito di armi, munizioni,  esplosivi,  materiali
nucleari, radioattivi e tossici; 
      f) reati economici, riciclaggio e reati contro  il  patrimonio,
anche ai fini  della  localizzazione  dei  patrimoni  di  provenienza
illecita; 
      g)   reati   commessi   mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
informatiche e della comunicazione; 
      h) altri reati che interessino le Parti. 
    2. Le autorita' competenti delle Parti, inoltre, cooperano  nella
prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' con la
legislazione nazionale in vigore nei  loro  Paesi  e  le  convenzioni
internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.