Art. 3. Settori di cooperazione 1. Le autorita' competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nei seguenti settori: a) criminalita' organizzata transnazionale; b) produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; c) tratta di esseri umani e traffico di migranti; d) veicoli rubati; e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; f) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; g) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione; h) altri reati che interessino le Parti. 2. Le autorita' competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.