(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
    Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, ed in conformita' con la
propria legislazione  nazionale  vigente  nei  rispettivi  Paesi,  in
particolare per la Parte italiana anche con  gli  obblighi  derivanti
dalla sua appartenenza all'Unione europea,  le  autorita'  competenti
delle Parti cooperano con le seguenti modalita': 
      a) scambio di informazioni su reati, criminali,  organizzazioni
criminali, modus operandi, strutture e contatti; 
      b) scambio di informazioni su gruppi terroristici; 
      c)  scambio  di  informazioni  sugli  strumenti  legislativi  e
scientifici diretti a combattere la criminalita'; 
      d) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi  criminale
e sull'analisi relativa alla minaccia criminale; 
      e) scambio e analisi delle informazioni sul  traffico  illecito
di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi  e
metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali  sostanze;  sui
canali, mezzi e modalita' di occultamento utilizzati dai  trafficanti
per il trasferimento delle stesse; 
      f)    scambio    di    informazioni    operative    finalizzate
all'identificazione e  alla  localizzazione  di  persone,  oggetti  e
denaro riferibili ad  attivita'  connesse  al  traffico  illecito  di
stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori,  cosi'  come  ai
canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti; 
      g) scambio, qualora necessario e a soli  fini  di  studio,  dei
risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata; 
      h) adozione delle misure necessarie a  coordinare  l'attuazione
di  operazioni   congiunte   nonche'   l'applicazione   di   tecniche
investigative  speciali  e  la  realizzazione  congiunta   di   studi
finalizzati allo sviluppo di  metodologie  e  mezzi  per  le  perizie
criminalistiche; 
      i) scambio di informazioni, tecniche  e  prassi  operative  per
l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei  patrimoni
di provenienza illecita; 
      j) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette
a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali  negli  organi  di
societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; 
      k) scambio di  informazioni  sulle  metodologie  impiegate  per
combattere la tratta di  esseri  umani  e  il  traffico  di  migranti
attraverso le frontiere; 
      l) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti  di
viaggio, i  visti,  i  timbri  di  ingresso  ed  uscita  al  fine  di
individuare i documenti contraffatti; 
      m) scambio di tutte le informazioni che l'Autorita'  competente
di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'altra Parte; 
      n) l'identificazione e la  riammissione  dei  propri  cittadini
presenti nel territorio  dell'altro  Stato  in  posizione  irregolare
rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalita' operative per
la  migliore  attuazione  di  questa  disposizione  potranno   essere
definite in un apposito protocollo applicativo; 
      o) esecuzione delle concrete richieste di  assistenza  previste
dall'articolo 5; 
      p) formazione e addestramento delle Forze di polizia; 
      q) scambio delle buone prassi sulla formazione  dei  funzionari
di polizia, sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto
alla   criminalita',   sui   metodi   di    indagine    peritale    e
sull'addestramento delle unita'  cinofile,  con  la  possibilita'  di
organizzare attivita' di formazione congiunte; 
      r) sviluppo della cooperazione tra gli  istituti  e  centri  di
istruzione   delle   Parti   per   lo   scambio   di   documentazione
specialistica,  metodi  o  tecniche  documentate   di   contrasto   o
d'investigazione nelle materie oggetto della cooperazione o in  altre
materie che possano risultare di rispettivo  interesse,  nelle  forme
decise dalle parti; 
      s) possibile scambio di esperti per periodi determinati; 
      t) realizzazione di studi scientifici di reciproco interesse; 
      u) scambio delle buone  pratiche  sulle  diverse  attivita'  di
contrasto alla criminalita' realizzate dalle Forze di  polizia  delle
Parti e sulle attivita' di protezione  delle  frontiere,  della  rete
stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.