Art. 4. Modalita' di cooperazione Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, ed in conformita' con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, in particolare per la Parte italiana anche con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, le autorita' competenti delle Parti cooperano con le seguenti modalita': a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti; b) scambio di informazioni su gruppi terroristici; c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalita'; d) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale; e) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalita' di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento delle stesse; f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, cosi' come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti; g) scambio, qualora necessario e a soli fini di studio, dei risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata; h) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte nonche' l'applicazione di tecniche investigative speciali e la realizzazione congiunta di studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e mezzi per le perizie criminalistiche; i) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita; j) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; k) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere; l) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti; m) scambio di tutte le informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'altra Parte; n) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalita' operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un apposito protocollo applicativo; o) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'articolo 5; p) formazione e addestramento delle Forze di polizia; q) scambio delle buone prassi sulla formazione dei funzionari di polizia, sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalita', sui metodi di indagine peritale e sull'addestramento delle unita' cinofile, con la possibilita' di organizzare attivita' di formazione congiunte; r) sviluppo della cooperazione tra gli istituti e centri di istruzione delle Parti per lo scambio di documentazione specialistica, metodi o tecniche documentate di contrasto o d'investigazione nelle materie oggetto della cooperazione o in altre materie che possano risultare di rispettivo interesse, nelle forme decise dalle parti; s) possibile scambio di esperti per periodi determinati; t) realizzazione di studi scientifici di reciproco interesse; u) scambio delle buone pratiche sulle diverse attivita' di contrasto alla criminalita' realizzate dalle Forze di polizia delle Parti e sulle attivita' di protezione delle frontiere, della rete stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.