Art. 5. Richieste di assistenza 1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorita' competente interessata o su iniziativa dell'autorita' competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. Le richieste di assistenza devono contenere: a) il nome dell'autorita' competente della Parte che richiede assistenza; b) il nome dell'autorita' competente della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; c) i dettagli del caso; d) l'obiettivo e il motivo della richiesta; e) una descrizione dell'assistenza richiesta; f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta. 4. La cooperazione si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle autorita' competenti delle Parti.