(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                       Richieste di assistenza 
 
    1. La cooperazione ai sensi del presente  Accordo  avviene  sulla
base delle richieste di assistenza da parte dell'autorita' competente
interessata o su iniziativa dell'autorita' competente che ritenga che
tale assistenza sia di interesse per l'altra autorita' competente. 
    2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In
casi di emergenza, le richieste possono essere  effettuate  oralmente
ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 
    3. Le richieste di assistenza devono contenere: 
      a) il nome dell'autorita' competente della Parte  che  richiede
assistenza; 
      b) il nome dell'autorita' competente della Parte a cui e' stata
presentata la richiesta di assistenza; 
      c) i dettagli del caso; 
      d) l'obiettivo e il motivo della richiesta; 
      e) una descrizione dell'assistenza richiesta; 
      f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'efficace
esecuzione della richiesta. 
    4. La cooperazione si realizza attraverso  i  punti  di  contatto
designati dalle autorita' competenti delle Parti.