(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    1. L'autorita' competente richiesta adotta  tutte  le  necessarie
misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste. 
    2.   L'autorita'   competente   richiedente    viene    informata
immediatamente di eventuali circostanze che impediscano  l'esecuzione
della  richiesta  o  causino  un  considerevole  ritardo  nella   sua
esecuzione. 
    3.  Se  l'esecuzione  della  richiesta  non   ricade   sotto   la
giurisdizione  dell'autorita'  competente  richiesta,  la  stessa  lo
notifica immediatamente all'autorita' competente richiedente. 
    4. L'autorita' competente  richiesta  puo'  richiedere  ulteriori
informazioni, se lo ritiene necessario al fine di  eseguire  in  modo
adeguato la richiesta. 
    5. L'autorita' competente richiesta informa  entro  e  non  oltre
trenta (30) giorni la competente autorita' richiedente in  merito  ai
risultati dell'esecuzione della richiesta.