Art. 7. Esecuzione delle richieste 1. L'autorita' competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste. 2. L'autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscano l'esecuzione della richiesta o causino un considerevole ritardo nella sua esecuzione. 3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'autorita' competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all'autorita' competente richiedente. 4. L'autorita' competente richiesta puo' richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta. 5. L'autorita' competente richiesta informa entro e non oltre trenta (30) giorni la competente autorita' richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.