(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  24
                        ottobre 2019, n. 123 
 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  1-bis.  (Modifica  all'articolo  2  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n.  189)  -  1.  All'articolo  2,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  aggiunte,
in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  utilizzando  il   criterio   di
aggiudicazione del  prezzo  piu'  basso  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016". 
    Art.  1-ter.  (Modifiche  all'articolo  3  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 3, comma  1,  sesto  periodo,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:  "con
contratti a tempo determinato della durata massima di due  anni,  con
profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite
dalle seguenti:  "con  forme  contrattuali  flessibili  nel  rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti
temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale
di tipo tecnico, nonche' ulteriori 2 milioni di  euro  per  gli  anni
2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,".  Al
maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    2. All'articolo 3 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    "1-quinquies. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di personale di societa'
in  house  della  regione  per   acquisire   supporto   specialistico
all'esecuzione delle attivita' tecniche e amministrative,  attraverso
convenzioni non onerose e  comunque  in  conformita'  alla  normativa
europea, nazionale e regionale di riferimento"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) al comma 2: 
          1) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  "pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011,"  sono  inserite  le
seguenti: "e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14
marzo 2015,"; 
          2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  del  5  maggio  2011"  sono  inserite  le
seguenti: "e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 14 gennaio 2015"; 
          3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  del  5  maggio  2011"  sono  inserite  le
seguenti: "e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 14 gennaio 2015"; 
        0b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      "2-ter.  Nel  caso  in  cui  per  il  medesimo  bene   immobile
sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma
2, lettere a), b), c), d) ed e),  la  richiesta  di  concessione  del
contributo  puo'  essere   presentata   anche   solo   da   uno   dei
comproprietari  o  dei  soggetti  legittimati,   con   le   modalita'
disciplinate ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  allegando  idonea
documentazione atta a  dimostrare  che  gli  altri  comproprietari  o
soggetti  legittimati  siano  stati  avvisati  a  mezzo  di   lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di  posta  elettronica
certificata"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»; 
      al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e universitari», al  secondo  periodo,  la
parola: «Detti»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Fatti  salvi  gli
interventi  gia'  programmati  in  base  ai  provvedimenti   di   cui
all'articolo 2, comma 2, detti» e, al terzo periodo, le parole:  «non
puo' essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: «deve rimanere ad
uso pubblico o comunque di pubblica utilita'»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 14,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2020"». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2-bis.  (Modifica  all'articolo  6  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189)  -  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori  per  danni  lievi,
qualora si rendessero necessarie,  possono  essere  ammesse  varianti
fino al 30 per cento del contributo concesso e  comunque  nei  limiti
del  contributo  concedibile,  purche'  compatibili  con  la  vigente
disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia". 
    Art. 2-ter. (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189) - 1. All'articolo 8,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n.  229,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Il commissario straordinario puo'  disporre  un  ulteriore
differimento del termine di cui al periodo precedente  al  30  giugno
2020"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso articolo 12-bis: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2,» sono inserite  le  seguenti:  «da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,»; 
        al quarto periodo, dopo le parole:  «al  fine  di  acquisire»
sono inserite le seguenti: «, nel caso  della  mancata  richiesta  di
convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi
del precedente periodo, i  pareri  ambientali  e  paesaggistici,  ove
occorrano per gli interventi riguardanti  aree  o  beni  tutelati  ai
sensi del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei
parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  e»,  le  parole:
«permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti:  «permesso  di
costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nonche'
nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nei comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis,  la
certificazione  rilasciata  dal  professionista  puo'  limitarsi   ad
attestare, in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola
conformita' dell'intervento  proposto  all'edificio  preesistente  al
sisma. In tali casi, la Conferenza regionale,  oltre  a  svolgere  le
attivita' di cui al comma  1  eventualmente  necessarie,  accerta  la
conformita' urbanistica  dell'intervento  ai  sensi  della  normativa
vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di  ricostruzione
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123.
Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria  ai  sensi  della
normativa vigente o, ove adottato,  del  Programma  straordinario  di
ricostruzione, sono  sottoposti  alla  valutazione  della  Conferenza
regionale previo  vaglio  di  ammissibilita'  da  parte  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  provvedono  a
definire elenchi separati delle richieste di  contributo  relative  a
unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari  destinate
ad abitazione, denominato  "elenco  A",  e  richieste  di  contributo
relative a unita'  strutturali  destinate  ad  attivita'  produttive,
denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di  cui
al comma 1 e' concesso secondo il seguente ordine di priorita': 
      a) con riferimento all'elenco A: 
        1) richieste di contributo relative a unita'  strutturali  in
cui  sono  comprese  unita'  immobiliari  destinate   ad   abitazione
principale, anche se adibite a residenza anagrafica  del  conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma
2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al  momento
del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione; 
        2) richieste di contributo relative a unita'  strutturali  in
cui  sono  comprese  unita'  immobiliari  destinate   ad   abitazione
principale, anche se adibite a residenza anagrafica  del  conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma
2, lettere a) e b), diverse da quelle  di  cui  al  numero  1)  della
presente lettera; 
        3) richieste di contributo relative ad unita' strutturali  in
cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione  diverse
da quelle di cui ai numeri 1) e 2); 
      b) con riferimento all'elenco B: 
        1) richieste di contributo relative ad  attivita'  produttive
in esercizio  al  momento  del  sisma  per  le  quali  non  e'  stata
presentata la domanda di delocalizzazione temporanea; 
        2) richieste di contributo relative ad unita' strutturali  in
cui  sono  comprese  unita'  immobiliari   destinate   ad   attivita'
produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «, mediante sorteggio, in misura pari
almeno al 20 per cento» e il secondo periodo e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis.  (Programmi  straordinari  di  ricostruzione  per  i
territori dell'Italia centrale maggiormente  colpiti  dal  sisma  del
2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  regioni  possono
adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente
di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori  dei
comuni indicati negli allegati 1,  2  e  2-bis  annessi  al  medesimo
decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  avvenuti  a
partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I
programmi di cui al primo  periodo  sono  attuati  nei  limiti  delle
risorse a cio' destinate dalle predette regioni e  tengono  conto  in
ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai  sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
ove adottati. 
    2. I programmi di  cui  al  presente  articolo,  predisposti  dal
competente Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  autorizzano  gli
interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto  o
in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto  di  ordinanza  di
demolizione per pericolo  di  crollo,  anche  in  deroga  ai  vigenti
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a  condizione
che detti interventi siano  diretti  alla  realizzazione  di  edifici
conformi  a  quelli  preesistenti  quanto  a  collocazione,  ingombro
planivolumetrico e  configurazione  degli  esterni,  fatte  salve  le
modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per  l'adeguamento
alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di  sicurezza.  Sono
in ogni caso escluse dai programmi di cui  al  presente  articolo  le
costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che  non  siano
compresi nelle ipotesi di cui all'articolo  1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero  per  i  quali  sono  stati
emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma  l'applicazione,
in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento
della  sanzione  di  cui  all'articolo  1-sexies,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. 
    Art. 3-ter. (Regolarizzazione delle domande  di  concessione  dei
contributi) - 1. Le domande di  concessione  dei  contributi  per  le
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto,  non  sia  stato  adottato  il  provvedimento   di
concessione  possono  essere  regolarizzate  ai  sensi  dell'articolo
12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi  stabiliti
con ordinanze commissariali. 
    Art. 3-quater. (Modifica all'articolo  15  del  decreto-legge  17
ottobre  2016,  n.  189)  -  1.  All'articolo  15,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  parole:  "anche  in  deroga
alle previsioni contenute nell'articolo  38"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute  negli  articoli
37, comma 4, e 38". 
    Art. 3-quinquies. (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge  17
ottobre  2016,  n.  189)  -  1.  All'articolo  16,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "La partecipazione alla  Conferenza  permanente
costituisce dovere d'ufficio". 
    Art. 3-sexies.  (Ambito  di  applicazione  dell'articolo  17  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in materia di erogazioni liberali per beni  culturali,  si  applicano
anche nei territori di cui alla  legge  29  novembre  1984,  n.  798,
recante nuovi interventi per la  salvaguardia  di  Venezia,  e  nella
citta' di Matera. 
    2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro
820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per  l'anno  2021,  a  euro
2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a  euro
710.000 per l'anno 2024, si  provvede,  quanto  a  euro  820.000  per
l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022,  a  euro
1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 3-septies. (Modifica all'articolo 19  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 19, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre"
e' sostituita dalla seguente: "sei"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le  parole:  «da  imprese»  sono  sostituite
dalle seguenti: «attraverso imprese»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) al comma 11, dopo il settimo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "La verifica che le varie frazioni  di  rifiuto,  derivanti
dalla suddetta separazione e cernita,  siano  private  del  materiale
contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con  i
metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente  sia
per  il  campionamento  sia  per  la  valutazione   dei   limiti   di
concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis.  (Modifica  all'articolo  31  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189) -  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6.  Nei  contratti  fra  privati   e'   possibile   subappaltare
lavorazioni  previa  autorizzazione  del  committente  e  nei  limiti
consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto
deve contenere,  a  pena  di  nullita',  la  dichiarazione  di  voler
procedere al  subappalto,  con  l'indicazione  delle  opere  e  delle
quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle  lavorazioni  deve
essere in ogni caso trasmesso  l'addendum  al  contratto  di  appalto
contenente l'indicazione  delle  imprese  subappaltatrici,  le  quali
devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori
dei casi e dei limiti sopra indicati"». 
    All'articolo 5: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "L'applicazione  della
predetta  misura  e'  estesa,  a  valere  sulle  risorse  disponibili
assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche  ai
territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
per  i  comuni  di  cui  ai  medesimi  allegati  che  presentino  una
percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili
con esito 'E', essa si applica anche in  deroga  ai  limiti  di  eta'
previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. (Incentivi per  l'insediamento  nei  piccoli  comuni
colpiti da eventi sismici) - 1. Al fine di favorire  il  riequilibrio
demografico e la ripresa economica dei comuni  colpiti  dagli  eventi
sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio
carico, incentivi finanziari e premi  di  insediamento  a  favore  di
coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora  abituale  nei
comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
impegnandosi a non modificarla per un decennio. 
    2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di  cui  al
comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per  le  spese
di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione  o  di
locazione di immobili  da  destinare  ad  abitazione  principale  del
beneficiario. Le  regioni  possono  predisporre  ulteriori  forme  di
agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai  soggetti
gia' residenti nei comuni di cui al comma 1. 
    3. Le regioni individuano i comuni  ai  quali  sono  riservati  i
benefici di cui al  presente  articolo,  in  ragione  del  patrimonio
abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) al comma 1, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del  presente  comma,
il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e
2021  e'  altresi'  differito,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di  tre  anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 48, comma 7, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "31 dicembre  2019"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2020". 
    1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano  fino  al
31  dicembre  2020  le  agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,
previste dall'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a  immobili
inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati
1,  2  e  2-bis  al  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016.  Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La  riduzione  delle  ritenute  fiscali,  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria di cui  al  comma  2  in  favore  delle  imprese  e  dei
professionisti  e'  riconosciuta   nel   rispetto   della   normativa
dell'Unione  europea  sugli  aiuti  de  minimis  e,  per  la   misura
eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza  diretta  del
sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo  50
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, secondo le modalita' procedimentali e certificative di  cui  al
comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229»; 
      al comma 3, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Agli oneri derivanti dai commi  1,  lettera  a),  e  2  del
presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro  per
l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  107,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio». 
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9. (Misure e interventi finanziari a favore  delle  imprese
agricole ubicate nei comuni del cratere) - 1. Alle  imprese  agricole
ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis
al  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  possono  essere
concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso  d'interesse
pari a zero, della durata massima  di  dieci  anni,  comprensiva  del
periodo di preammortamento, e di importo  non  superiore  al  75  per
cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese
possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui  al
periodo precedente, un contributo a fondo  perduto  fino  al  35  per
cento della spesa ammissibile  nonche'  mutui  agevolati,  con  tasso
d'interesse pari a zero, di importo non superiore  al  60  per  cento
della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati  concessi
per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento. 
    2. Alle agevolazioni di cui al comma  1  si  applicano  i  limiti
massimi  previsti  dalla   normativa   dell'Unione   europea   e   le
disposizioni della medesima in materia  di  aiuti  di  Stato  per  il
settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
imprese boschive ubicate nei  territori  dei  comuni  indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
    4. Per le finalita' di cui al presente  articolo  sono  destinate
risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019
e  2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
    5. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni  di
cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse  di
cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-bis.  (Proroga  della  vita  tecnica  degli  impianti  di
risalita delle  Regioni  Abruzzo  e  Marche)  -  1.  Il  comma  5-bis
dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel  2018  e  nel
2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle  Regioni
Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020,  previa  verifica
della loro idoneita', ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio,  da
parte dei competenti uffici ministeriali". 
    Art. 9-ter. (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917)
- 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "non  superiore  a  20.000
abitanti," sono inserite le  seguenti:  "e  in  uno  dei  comuni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,". 
    Art. 9-quater. (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
-  1.  All'articolo  94-bis  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero 1), le parole: "peak ground  acceleration-PGA"
sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag "; 
        1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle  a  bassa
sismicita' (zone 3 e 4)"; 
        1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle  a  bassa
sismicita' (zone 3 e 4)"; 
      2) alla lettera b): 
        2.1) al numero 1), le parole:  "nelle  localita'  sismiche  a
media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi  fra
0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nelle
localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori
di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3"; 
        2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", compresi gli edifici e  le  opere  infrastrutturali  di  cui  alla
lettera a), numero 3)". 
    Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 3 del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39) - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, e' sostituito dal seguente: 
    "5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la  ricostruzione
o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai  parenti
o dagli affini entro il quarto grado,  dall'altra  parte  dell'unione
civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016,
n. 76". 
    Art. 9-sexies. (Deroghe alla disciplina  recata  dall'articolo  9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) -  1.  In  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  il  Comune  dell'Aquila,  secondo  le   disposizioni
dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
puo' avvalersi di personale a tempo determinato, nel  limite  massimo
di spesa di 1 milione di euro, fino al 31  dicembre  2020,  a  valere
sulle  disponibilita'  del  bilancio  comunale,  fermo  restando   il
rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia
di contenimento della spesa complessiva di personale. 
    Art. 9-septies. (Modifica all'articolo 11  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n.  78)  -  1.  Al  comma  5-bis  dell'articolo  11  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie  o  altri  interventi
difformi relativi alle  parti  comuni,  il  direttore  dei  lavori  e
l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o  il
commissario certificano che tali lavori sono stati  contrattualizzati
e accludono le  quietanze  dei  pagamenti  effettuati.  Nel  caso  di
migliorie o interventi difformi apportati sulle parti  di  proprieta'
esclusiva  o  sull'immobile  isolato,  il   condomino   consegna   la
certificazione attestante il riconoscimento degli stessi". 
    Art. 9-octies. (Modifiche all'articolo  3  del  decreto-legge  24
giugno  2016,  n.  113)  -  1.  Al  comma  2  dell'articolo   3   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Per  l'anno
2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro"; 
      b) al  quinto  periodo,  le  parole:  "Per  l'anno  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020". 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 9-novies. (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge  24
giugno 2016, n.  113)  -  1.  Al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo e'  inserito
il seguente: "Al personale assunto ai sensi del presente comma  dalla
Soprintendenza,  nonche'  all'ulteriore  personale  di  cui  essa  si
avvalga mediante convenzione, anche  con  la  societa'  ALES  -  Arte
lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate  le
funzioni di responsabile unico del procedimento". 
    Art. 9-decies. (Modifiche all'articolo 18-bis  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 18-bis  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1)  all'alinea,  le  parole:  "2018/2019  e  2019/2020"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "2018/2019,  2019/2020,   2020/2021   e
2021/2022"; 
        2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e  2019/2020"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "2018/2019,  2019/2020,   2020/2021   e
2021/2022"; 
        3) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      "a-bis) istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica  delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico  e  di
direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in  deroga  ai
vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
      b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15  milioni  nell'anno  2020,
euro 4,75 milioni nell'anno  2021  ed  euro  2,85  milioni  nell'anno
2022"; 
      c) al comma 5: 
        1) all'alinea, le parole:  "ed  euro  4,5  milioni  nell'anno
2019" sono sostituite dalle seguenti: ",  euro  6  milioni  nell'anno
2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75  milioni  nell'anno
2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022"; 
        2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti: 
      "b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed  euro  2,85
milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  'Fondi  di  riserva  e  speciali'  della
missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
      b-sexies)  quanto  a  euro  4,75  milioni  nel  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
      d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022". 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 9-undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8) - 1. All'articolo 18-bis del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
di indirizzo  e  coordinamento  dell'azione  strategica  del  Governo
connesse al progetto 'Casa Italia', nonche' le funzioni di  indirizzo
e coordinamento dell'operato dei  soggetti  istituzionali  competenti
per le attivita'  di  ripristino  e  di  ricostruzione  di  territori
colpiti  da  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o   derivanti
dall'attivita' dell'uomo, successive agli  interventi  di  protezione
civile"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le funzioni di cui al comma 1  attengono  allo  sviluppo,
all'ottimizzazione e  all'integrazione  degli  strumenti  finalizzati
alla cura e alla valorizzazione del territorio e  delle  aree  urbane
nonche' del patrimonio abitativo,  ferme  restando  le  attribuzioni,
disciplinate dal codice della protezione civile, di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  in  capo  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e  alle
altre amministrazioni competenti in materia". 
    Art. 9-duodecies. (Modifica all'articolo 3 del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91) - 1. All'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto  2017,  n.  123,  dopo  le  parole:  "Nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia"
sono inserite le seguenti:  "nonche'  nei  territori  ricompresi  nei
comuni indicati negli allegati 1,  2  e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,". 
    2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2  e  2-bis
al  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  decorrono  dal
31 dicembre 2019. 
    Art. 9-terdecies. (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148) - 1. Al comma  40  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   "interventi   di
ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata"; 
      b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Restano  in
ogni caso ferme le  vigenti  disposizioni  normative  in  materia  di
tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici"; 
      c) al quinto  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e privata". 
    Art. 9-quaterdecies. (Modifica all'articolo 18 del  decreto-legge
28 settembre 2018, n.  109)  -  1.  All'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
      "i-ter) provvede, entro il  30  aprile  2020,  alla  cessazione
dell'assistenza  alberghiera  e  alla  concomitante  concessione  del
contributo di autonoma  sistemazione  alle  persone  aventi  diritto;
dispone altresi' la riduzione al  50  per  cento  dei  contributi  di
autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore  dei  nuclei
familiari residenti in abitazioni  non  di  proprieta',  che  possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020". 
    Art.   9-quinquiesdecies.   (Modifica   all'articolo    19    del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) -  1.  All'articolo  19  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma  3
e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis.  Le  eventuali  somme  disponibili   sulla   contabilita'
speciale in esito  alla  conclusione  delle  attivita'  previste  dal
presente capo e non  piu'  necessarie  per  le  finalita'  originarie
possono essere destinate dal Commissario  alle  altre  finalita'  ivi
previste". 
    Art. 9-sexiesdecies. (Modifica all'articolo 21 del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il  comma  13  dell'articolo  21  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "13.  La  selezione  dell'impresa   esecutrice   da   parte   del
beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese
che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29". 
    Art.  9-septiesdecies.  (Introduzione  dell'articolo  24-bis  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Dopo l'articolo 24  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione  e  la
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017
nonche' la riqualificazione ambientale e  urbanistica  dei  territori
interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto  dalla
Regione Campania. 
    2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si
applica la disciplina di cui all'articolo  11  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. A tale fine: 
      a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla  Regione
Campania; 
      b) il parere di cui al comma  4  del  citato  articolo  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' reso dal  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 17 del presente decreto; 
      c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4  del
citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016  e'  reso  dalla
conferenza di servizi indetta e presieduta dal  rappresentante  della
Regione   Campania,   con   la   partecipazione    del    Commissario
straordinario, del rappresentante del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio  e  Lacco
Ameno. 
    3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo  assolve
alle finalita'  dei  piani  attuativi  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente
decreto. Il piano di ricostruzione per i beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 136 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se  conforme  alle
previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del  medesimo
codice e approvato previo accordo con il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il  turismo  ai  sensi  dell'articolo  143,
comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano  paesaggistico
per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi  al
piano  di  ricostruzione   sono   comunque   sottoposti   al   parere
obbligatorio e vincolante del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. 
    4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito,  a
seguito della  concessione  del  contributo  di  ricostruzione,  sono
acquisite  di  diritto  al  patrimonio  comunale   con   vincolo   di
destinazione ad uso pubblico per la dotazione di  spazi  pubblici  in
base agli standard urbanistici e per interventi  di  riqualificazione
urbana in conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione". 
    Art. 9-duodevicies. (Modifiche all'articolo 26 del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109) - 1.  Al  comma  3  dell'articolo  26  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da  parte  del
Commissario straordinario" sono soppresse; 
      b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
    2. Al comma 6 dell'articolo 26  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e  il  piano
dei beni culturali  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  c)"  sono
sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2". 
    3. Il comma 11 dell'articolo 26 del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, e' abrogato. 
    Art. 9-undevicies. (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28
settembre 2018, n.  109)  -  1.  Il  comma  6  dell'articolo  30  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "6. L'affidamento degli incarichi di progettazione,  per  importi
inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure
negoziate con almeno cinque  soggetti  di  cui  all'articolo  46  del
medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo
piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis
e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo  inferiore  a
40.000  euro  possono  essere  affidati  in  via  diretta  ai   sensi
dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al  decreto  legislativo
n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi
di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si  provvede  con
le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto". 
    Art. 9-vicies. (Modifica all'articolo  36  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n.  109)  -  1.  Al  comma  1  dell'articolo  36  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono
altresi'  concessi  alle  imprese  che  abbiano  totalmente   sospeso
l'attivita'   a   seguito   della   dichiarazione   di   inagibilita'
dell'immobile strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la
sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della  medesima
attivita'". 
    Art. 9-vicies semel. (Modifica all'articolo 1, commi 606  e  614,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. All'articolo 1, comma 606,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:  "Per  l'anno  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di parte  corrente  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
    3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una  quota,  pari  a
700.000 euro, delle risorse di cui al primo  periodo  e'  trasferita,
per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio
dei ministri". 
    Art. 9-vicies bis. (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32) - 1. Al decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Ai fini del riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  secondo   il
seguente ordine: 
      a) richieste dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n.  113  del  17
maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento  ai
comuni di cui  all'allegato  1,  risultavano  adibite  ad  abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      b) richieste dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che,  alla  data
degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di  cui  all'allegato
1, risultavano concesse in  locazione  sulla  base  di  un  contratto
regolarmente registrato ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in  comodato
o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
      c) richieste dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai
proprietari,  o  per  essi  al  soggetto  mandatario   dagli   stessi
incaricato, delle  strutture  e  delle  parti  comuni  degli  edifici
danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C  o  E
ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
maggio  2011,  nei  quali,  alla  data  degli  eventi  sismici,   con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era  presente  un'unita'
immobiliare di cui alle lettere a) e b); 
      d) richieste dei titolari di attivita' produttive o commerciali
ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere  le
spese per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari,
degli  impianti  e  dei   beni   mobili   strumentali   all'attivita'
danneggiati dal sisma e che, alla  data  degli  eventi  sismici,  con
riferimento ai comuni di  cui  all'allegato  1,  risultavano  adibite
all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali; 
      e) richieste dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
titolari di diritti  reali  di  godimento  o  dei  familiari  che  si
sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari  danneggiate  o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)"; 
      b) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le
spese relative alla ricostruzione o alla  realizzazione  di  muri  di
sostegno e di contenimento  per  immobili  privati  e  per  strutture
agricole e produttive"; 
      c) all'articolo 14-bis: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione
del  Consiglio  dei  ministri  28  dicembre  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del  16  gennaio  2019,  e  del  conseguente
numero di procedimenti gravanti sui comuni della citta' metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per  l'anno  2019,  di  euro
1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro  1.660.000  per  l'anno  2021,
ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico  o
amministrativo-contabile fino a 40 unita'  complessive  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000
per l'anno 2019,  di  euro  1.660.000  per  l'anno  2020  e  di  euro
1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale intestata  al  Commissario  straordinario
per  la  ricostruzione  nei  territori  dei   comuni   della   citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8"; 
        2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono  sostituite
dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021"; 
      d) all'articolo 18: 
        1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 unita'"; 
        2) al comma 6: 
          2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000
per l'anno 2020 ed euro 700.000  per  l'anno  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "euro 342.000  per  l'anno  2019,  euro  850.000  per
l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021"; 
          2.2) le parole: "per il Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per
l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per  l'anno
2021"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "per   il   Commissario
straordinario per la  ricostruzione  della  citta'  metropolitana  di
Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per  l'anno  2020
ed euro 616.500 per l'anno 2021". 
    2. Alla compensazione degli effetti  finanziari,  in  termini  di
indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1,
lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno  2020
e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    Art. 9-vicies ter. (Programma di interventi  nei  centri  storici
dei comuni del cratere del sisma del 2009) - 1. Entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, i comuni  del  cratere  del  sisma  del  2009,  con
esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma  di
interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma
40, del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  in  conformita'
alle disposizioni introdotte dal presente decreto. 
    Art. 9-vicies quater. (Proroga della sospensione dei mutui per il
sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per gli enti locali  colpiti  dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati  dall'articolo  2-bis  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata  all'anno  2021  la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  come  da  ultimo  prorogata  dal  comma  1006
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  degli  oneri
relativi al pagamento delle  rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa,  trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento e'  stato  differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190. Gli oneri di  cui  al  periodo  precedente  sono  pagati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021,  in
rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a  1,3
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2,
comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    Art. 9-vicies quinquies. (Proroga dell'esenzione dall'IMU  per  i
fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1.
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  all'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come  eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per i Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati  dalla  proroga
dello stato d'emergenza di cui  all'articolo  2-bis,  comma  44,  del
decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 172 del  2017,  l'esenzione  dall'applicazione  dell'imposta
municipale  propria  prevista  dal  secondo  periodo  del   comma   3
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e'  prorogata  fino  alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei  fabbricati  interessati  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  107,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
    Art. 9-vicies sexies. (Proroga della sospensione  dei  mutui  dei
privati su immobili inagibili) - 1. Il termine di cui all'articolo 3,
comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  e'
prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite di 200.000 euro  per  l'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 107,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
    Art. 9-vicies septies. (Nomina di segretari  comunali  di  fascia
superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. I comuni  con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1,  2  e
2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in  cui
la  procedura  di  pubblicizzazione  finalizzata  alla   nomina   del
segretario  titolare  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   4,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di
contenimento delle spese relative al personale, possono  nominare  il
segretario dell'ente  locale  anche  tra  gli  iscritti  alla  fascia
professionale  immediatamente  superiore  a   quella   corrispondente
all'entita' demografica dello stesso, in deroga  alla  contrattazione
collettiva. 
    2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella
fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente
all'entita' demografica dell'ente  locale,  mantiene  il  trattamento
economico percepito nell'ultima sede di servizio. 
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine
effettuate fino al 31 dicembre 2024. 
    Art.  9-duodetricies.  (Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio
turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli  eventi
sismici del 2016) - 1. Per l'anno 2020, il Commissario  straordinario
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
puo' destinare una quota fino  a  50  milioni  di  euro  dell'importo
assegnato,  ai  sensi  dell'articolo  9-undetricies,  comma  1,   del
presente decreto, alla contabilita' speciale di cui  all'articolo  4,
comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un  programma  di
sviluppo volto  ad  assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo
attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e
professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette
nonche' l'incremento dell'offerta  di  beni  e  servizi  connessi  al
benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante: 
      a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle
aree di localizzazione produttiva; 
      b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; 
      c)  attivita'  di  ricerca,  innovazione  tecnologica  e   alta
formazione; 
      d) interventi per il sostegno delle attivita' imprenditoriali; 
      e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle
imprese, comprese le piccole e le micro imprese; 
      f) interventi e servizi  di  rete  e  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese. 
    2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' istituita una  cabina  di  regia  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di  definire  il
programma di sviluppo, che individua le tipologie di  intervento,  le
amministrazioni attuatrici e la disciplina  del  monitoraggio,  della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post  e  dell'eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma  di
sviluppo  di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  dal   Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. 
    3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al  comma  2  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art. 9-undetricies. (Destinazione al Fondo per  la  ricostruzione
delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei  deputati
al bilancio dello Stato) - 1.  L'importo  di  100  milioni  di  euro,
versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello  Stato
in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2019, al  Fondo
per la ricostruzione delle aree terremotate, di  cui  all'articolo  4
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  per  essere
trasferito  alla  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al  primo  periodo,  una
quota pari  a  26,8  milioni  di  euro  e'  destinata,  con  apposita
ordinanza del  Commissario  straordinario,  ai  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
con meno di 30.000 abitanti, per  la  realizzazione  di  uno  o  piu'
interventi fino a un importo massimo  di  200.000  euro  per  ciascun
comune, a condizione che  i  lavori  abbiano  inizio  entro  un  anno
dall'assegnazione   del   contributo   da   parte   del   Commissario
straordinario. 
    Art. 9-tricies.  (Restauro  del  patrimonio  artistico  presso  i
depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) -  1.
E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 al fine  di  realizzare  un  programma  speciale  di
recupero e restauro delle opere mobili  ricoverate  nei  depositi  di
sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi
sismici dell'anno 2016. Il programma e'  curato  dall'Opificio  delle
pietre dure e dall'Istituto superiore  per  la  conservazione  ed  il
restauro del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo. 
    2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero  per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo: 
      a) e' autorizzato a impiegare, mediante contratti di  lavoro  a
tempo determinato, anche in deroga alle  disposizioni  del  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  restauratori
abilitati all'esercizio della professione ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati  avviene  negli  anni
2020 e 2021 secondo le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. I restauratori sono  impiegati  per
una durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  anche  non
consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di  cui  al
presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti
di lavoro a tempo indeterminato  con  l'amministrazione  e  che  ogni
diversa  previsione  o  pattuizione  e'  nulla  di  pieno  diritto  e
improduttiva di effetti giuridici; 
      b) conferisce, secondo le modalita' stabilite dagli istituti di
cui al comma 1, borse di studio a restauratori per  partecipare  alle
attivita' di cui al presente articolo. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  si  provvede  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette  somme  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. 
    Art. 9-tricies semel. (Sospensione dell'incremento delle  tariffe
di pedaggio delle autostrade  A24  e  A25)  -  1.  Nelle  more  della
procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge  24  dicembre
2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e  comunque  non
successivamente alla conclusione  della  verifica  della  sussistenza
delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale  concessione  delle
autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia  anteriore  alla  data
del 31  ottobre  2021,  e'  sospeso  l'incremento  delle  tariffe  di
pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine  di  mitigare  gli
effetti sugli utenti. Per la durata del periodo  di  sospensione,  si
applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data  del  31  dicembre
2017. 
    2.  In  conseguenza  di  quanto  previsto   dal   comma   1,   e'
contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade
A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della  concessione  di
cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),  della  Convenzione  unica
stipulata il 18 novembre  2009,  relative  agli  anni  2017  e  2018,
ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli  interessi
di dilazione. 
    3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della
concessione, effettua il  versamento  all'ANAS  Spa  delle  rate  del
corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con  maggiorazione  degli
interessi maturati  calcolati  al  tasso  legale.  Restano  ferme  le
scadenze  di  tutte  le  restanti  rate  del  corrispettivo  di   cui
all'articolo 3,  comma  3.0,  lettera  c),  della  convenzione  unica
stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».