(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
  OTTOBRE 2019, N. 126. 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «del presente articolo»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Annualmente, completata l'immissione  in  ruolo,  per  la
scuola secondaria, degli  aspiranti  iscritti  nelle  graduatorie  ad
esaurimento e nelle graduatorie di merito dei  concorsi  per  docenti
banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote,  e  disposta
la confluenza  dell'eventuale  quota  residua  delle  graduatorie  ad
esaurimento nella quota  destinata  ai  concorsi,  all'immissione  in
ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario  di  cui
al comma 1 e' destinato rispettivamente il 50  per  cento  dei  posti
cosi' residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la
procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e' destinato  alla
procedura concorsuale ordinaria»; 
      al  comma  5,  lettera  a),  le  parole:  «2011/2012  e  l'anno
scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «2008/2009  e
l'anno scolastico 2019/2020» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «. Il servizio svolto su posto  di  sostegno  in  assenza  di
specializzazione e' considerato valido ai fini  della  partecipazione
alla  procedura  straordinaria  per  la  classe  di  concorso,  fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che  raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte  unicamente  in  virtu'  del
servizio  svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e'
sciolta  negativamente  qualora   il   servizio   relativo   all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di  cui  al  predetto
articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020»; 
      al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «ovvero  se  prestato  nelle  forme  di  cui  al   comma   3
dell'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.  167,
nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo 5  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le parole da: «prestato presso»  fino  alla
fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  «prestato,  anche
cumulativamente, presso le istituzioni statali  e  paritarie  nonche'
nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di  istruzione
e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti  percorsi,
il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per
gli insegnamenti riconducibili alle classi  di  concorso  di  cui  al
comma 6, secondo periodo, del presente articolo»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono  altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito
di cui al comma 5, lettera  b),  i  docenti  di  ruolo  delle  scuole
statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5,  lettere  a)  e
c), con almeno tre anni di servizio»; 
      al comma 8, primo periodo, le parole: «per il sostegno  oppure,
in alternativa, per una sola» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sia
per il sostegno sia per una»; 
      al comma 9: 
        alla lettera a), dopo le parole: «a risposta  multipla»  sono
inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso
e sulle metodologie didattiche»; 
        alla lettera d), dopo le parole: «a risposta  multipla»  sono
inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso
e sulle metodologie didattiche»; 
        alla lettera e), dopo la parola: «elenco»  sono  inserite  le
seguenti: «non graduato»; 
        alla  lettera  f),   secondo   periodo,   dopo   le   parole:
«l'abilitazione» sono inserite le seguenti: «prima dell'immissione in
ruolo»; 
        alla lettera g), numero 1), dopo le parole: «di docenza» sono
inserite le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»; 
      al comma 10, le parole: «per  la  prova  dei  concorsi  per  la
scuola secondaria banditi nel 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:
«per il concorso ordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  la  scuola
secondaria bandito nell'anno 2016»; 
      al comma 11: 
        all'alinea, le parole: «con decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «validare  ed  eventualmente
predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9,  lettere
a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «predisporre e di validare i
quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a)  e  d),  in
base al programma di cui al comma 10»; 
      al comma 13: 
        all'alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988,  n.  400,»
sono inserite le seguenti: «entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono  inserite
le seguenti: «, che precede la valutazione del periodo di  formazione
iniziale e di prova», dopo le parole: «sette decimi o equivalente» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole:  «almeno
un membro esterno all'istituzione scolastica,  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non  meno  di  due  membri  esterni  all'istituzione
scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali»; 
      al comma 15 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
abrogato»; 
      il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
        «17. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  tempo
determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti  del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo  le
operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio  2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies»; 
      dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: 
        «17-bis. I soggetti  inseriti  nelle  graduatorie  utili  per
l'immissione nei ruoli del  personale  docente  o  educativo  possono
presentare istanza al fine  dell'immissione  in  ruolo  in  territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime  graduatorie.  A  tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i  posti  di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante  il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
        17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro  il
10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti  di
cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 
        17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie  concorsuali,
cui  viene  comunque  attribuito  l'eventuale  posto  dispari,  e  le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Per  quanto   concerne   le
graduatorie  concorsuali,  e'  rispettato  il  seguente   ordine   di
priorita' discendente: 
          a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli  ed  esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
          b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per  titoli
ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
          c)  graduatorie  di  concorsi  riservati   non   selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
        17-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni  in  ruolo  di  cui  al
comma 17-ter. 
        17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si
applica  l'articolo  13,  comma  3,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in  ruolo  a  seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta,  all'esito  positivo
del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni
graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione delle graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per  titoli  ed
esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito. 
        17-septies.  Nel  caso  in  cui  risultino  avviate,  ma  non
concluse, procedure  concorsuali,  i  posti  messi  a  concorso  sono
accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi  da
17 a 17-sexies. 
        17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti: 
          "3. A decorrere dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari
di nomina a tempo indeterminato possono  chiedere  il  trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione
scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica  di
titolarita', fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o
soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute
successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico. 
          3-bis. L'immissione in ruolo comporta,  all'esito  positivo
del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti  di  lavoro  a
tempo determinato o  indeterminato  per  il  personale  del  comparto
scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per  titoli
ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo". 
        17-novies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e  3-bis
dell'articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente
articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi  nazionali  di
lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per  il  personale
immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma
3 del medesimo articolo  399  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n.  297  del  1994,  come  sostituito  dal  citato  comma
17-octies del presente articolo»; 
      al comma 18, dopo le parole: «Le graduatorie» sono inserite  le
seguenti: «di merito e gli elenchi aggiuntivi»; 
      dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: 
        «18-bis. Al fine di contemperare  le  istanze  dei  candidati
inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi  aggiuntivi  dei
concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  numeri
105, 106 e 107  del  23  febbraio  2016,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 16 del 26 febbraio  2016,  con  la
necessita' di mantenere la regolarita'  dei  concorsi  ordinari,  per
titoli  ed  esami,  previsti  dalla  normativa  vigente,  i  soggetti
collocati nelle  graduatorie  e  negli  elenchi  aggiuntivi  predetti
possono, a domanda, essere  inseriti  in  una  fascia  aggiuntiva  ai
concorsi di cui all'articolo  4,  comma  1-quater,  lettera  a),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,  per  la  scuola  dell'infanzia  e
primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di  primo
e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di  pertinenza
della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di  origine.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma. 
        18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla
procedura straordinaria di  cui  al  comma  1,  nonche'  ai  concorsi
ordinari, per titoli ed esami, per la scuola dell'infanzia e  per  la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi  posti
di sostegno, i soggetti  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
        18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico  del
personale docente, vacanti e disponibili al 31  agosto  2019,  per  i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,  pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione  dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato,  che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina ha decorrenza  giuridica  dal  1°  settembre  2019  e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che  avviene  nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto  alle
ordinarie operazioni  di  mobilita'  e  di  immissione  in  ruolo  da
disporsi per l'anno  scolastico  2020/2021.  Le  autorizzazioni  gia'
conferite per bandire concorsi a  posti  di  personale  docente  sono
corrispondentemente ridotte. 
        18-quinquies. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  incrementato  di  euro  7,11
milioni per l'anno 2020 e di euro  2,77  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
        18-sexies.  Il  comma  4   dell'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
          "4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con  apposita  sessione
contrattuale nazionale  nel  limite  complessivo  di  spesa  di  0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021". 
        18-septies.  All'onere   derivante   dai   commi   18-quater,
18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a
euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro  10,37  milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i  risparmi  di  spesa
derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies. 
        18-octies. Nei concorsi ordinari, per titoli ed esami, di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio  non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento
del personale docente di  religione  cattolica).  -  1.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
bandire, entro l'anno 2020, previa intesa  con  il  Presidente  della
Conferenza episcopale italiana, un  concorso  per  la  copertura  dei
posti per l'insegnamento della religione  cattolica  che  si  prevede
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici  dal  2020/2021  al
2022/2023. 
      2. Una quota non superiore  al  50  per  cento  dei  posti  del
concorso di cui al comma 1 puo' essere riservata al personale docente
di religione cattolica, in possesso del riconoscimento  di  idoneita'
rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre
annualita' di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del
sistema nazionale di istruzione. 
      3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente
articolo, continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie  generali  di  merito  di  cui
all'articolo 9, comma  1,  del  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di
cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6  febbraio  2004,  relativo
all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli,  a  posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale
di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria
e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
      4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      Art. 1-ter (Disposizioni in materia  di  didattica  digitale  e
programmazione informatica). - 1.  Nell'ambito  delle  metodologie  e
tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera  b),  e
2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche'
nei corsi di laurea in  scienze  della  formazione  primaria,  ovvero
nell'ambito del periodo  di  formazione  e  di  prova  del  personale
docente, sono acquisite le competenze  relative  alle  metodologie  e
tecnologie  della   didattica   digitale   e   della   programmazione
informatica (coding). 
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono  individuati  i  settori  scientifico-disciplinari
all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari
e accademici relativi alle competenze di cui al comma  1,  nonche'  i
relativi obiettivi formativi. 
      3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      Art. 1-quater (Disposizioni urgenti in materia di supplenze). -
1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attribuzione  degli   incarichi   di
supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
e, in subordine,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021,  si
utilizzano le graduatorie provinciali per  le  supplenze  di  cui  al
comma 6-bis"; 
        b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
          "6-bis. Al fine di garantire la  copertura  di  cattedre  e
posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi  1  e  2,
sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto
e classe di concorso". 
      2.   Una   specifica   graduatoria   provinciale,   finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai
soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
      3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui  al
comma 6-bis dell'articolo 4  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
introdotto dalla lettera  b)  del  comma  1  del  presente  articolo,
indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di  circolo  o
di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino
a venti istituzioni scolastiche della  provincia  nella  quale  hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi  di
concorso cui abbiano titolo. 
      4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13  luglio  2015,  n.
107,  le  parole:  "2019/2020"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"2022/2023" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In
occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020,
l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per  posto  comune
nella scuola secondaria  e'  riservato  ai  soggetti  precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in  possesso
dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e  2,  lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59". 
      Art.  1-quinquies  (Disposizioni  in  materia  di   contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di posti  vacanti
e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).  -
1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
          "1. Al fine di  contemperare  la  tutela  dei  diritti  dei
docenti inseriti a pieno  titolo  nelle  graduatorie  concorsuali,  a
esaurimento o di istituto e le esigenze di continuita' didattica,  le
decisioni giurisdizionali in sede civile  o  amministrativa  relative
all'inserimento  nelle  predette  graduatorie,  che   comportino   la
decadenza dei contratti di lavoro di docente a  tempo  determinato  o
indeterminato stipulati presso le  istituzioni  scolastiche  statali,
sono eseguite entro quindici giorni dalla data di  notificazione  del
provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. 
          1-bis. Al fine di salvaguardare  la  continuita'  didattica
nell'interesse   degli   alunni,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e  nei  limiti
dei posti vacanti e disponibili, a  dare  esecuzione  alle  decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate  successivamente
al ventesimo  giorno  dall'inizio  delle  lezioni  nella  regione  di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di  ciascun
anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo  determinato
stipulati con i docenti di cui al  comma  1,  in  modo  tale  che  il
relativo termine non sia posteriore al  30  giugno  di  ciascun  anno
scolastico"; 
        b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni  in
materia di contenzioso concernente il  personale  docente  e  per  la
copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria". 
      Art.  1-sexies  (Supporto  educativo  temporaneo  nelle  scuole
dell'infanzia paritarie comunali). - 1.  Per  garantire  il  regolare
svolgimento delle  attivita'  nelle  scuole  dell'infanzia  paritarie
comunali, qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire personale
docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni,
e' possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020,  al
fine di garantire l'erogazione del  servizio  educativo  anche  senza
sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo,  attingendo
alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi  educativi  per
l'infanzia in possesso di titolo idoneo a  operare  nei  servizi  per
l'infanzia». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera f), la parola: «ruolo,» e' sostituita dalla
seguente: «ruolo»; 
      al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «cinquantanove
dirigenti tecnici,» sono inserite le seguenti: «nonche', a  decorrere
dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici,» e le  parole:
«pari a euro 7,90 milioni  annui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021  e  2022  e  a
euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  5,  le  parole:  "31  dicembre  2019"   sono
sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020"; 
          b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" e' sostituita dalla
seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite
le seguenti: ", per l'espletamento delle  procedure  selettiva  e  di
mobilita' di cui ai successivi commi"; 
          c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "per  11.263  posti  di   collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297", la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "marzo",  le
parole: "non puo' partecipare" sono sostituite dalle  seguenti:  "non
possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27  dicembre  2017,  n.
205"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   il   personale   escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,   nonche'   i
condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  i
condannati  per  taluno   dei   delitti   indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice  penale  e  gli  interdetti  da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni
ufficio o servizio in istituzioni o  strutture  pubbliche  o  private
frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole:  "modalita'  di
svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in piu' fasi,"; 
          d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
          "5-quater.  Le  assunzioni,  da   effettuare   secondo   la
procedura di cui al comma  5-ter,  sono  autorizzate  anche  a  tempo
parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e
nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i  posti  eventualmente
residuati all'esito della procedura selettiva di cui al  comma  5-ter
sono utilizzati per il  collocamento,  a  domanda  e  nell'ordine  di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del  punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima  che,  in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero  nella  provincia  in
virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti  instaurati
a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative,  se
non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse  che  derivino
da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno  scolastico  2019/2020  e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto  ai  sensi  del
comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione  a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in  ruolo  ai
sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne'  a
quelli economici,  al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale
dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter"; 
          e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: 
          "5-quinquies. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263  posti,
per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum,  operazioni
di  mobilita'  straordinaria  a  domanda,  disciplinate  da  apposito
accordo sindacale e riservate al personale assunto con  la  procedura
selettiva di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma  5-quater.  Nelle
more  dell'espletamento  delle  predette  operazioni   di   mobilita'
straordinaria, al fine di garantire lo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore
residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. 
          5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,  primo
periodo, dopo le operazioni di  mobilita'  straordinaria  di  cui  al
comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura  selettiva  per
la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati
secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva
di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere  alle  dipendenze
dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale  impegnato
per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano  il
2018 e il  2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, per lo svolgimento di servizi di  pulizia  e  ausiliari,  in
qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti  servizi.  Alla
procedura  selettiva  non  puo'  partecipare  il  personale  di   cui
all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
nonche' il personale che e' stato inserito  nelle  graduatorie  della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono,  altresi',  partecipare
alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico  attivo,
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti per aver conseguito la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui  all'articolo  73
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati
dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del  codice  penale  e  gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e  grado
o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la  procedura  di
cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo  parziale  e  i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono  essere  trasformati
in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per
la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi  del
comma 5-ter  e  del  presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della
predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  attivita'   didattiche   in   idonee   condizioni
igienico-sanitarie, i  posti  e  le  ore  residuati  all'esito  delle
procedure  di  cui  al  comma  5-quinquies  sono  ricoperti  mediante
supplenze  provvisorie   del   personale   iscritto   nelle   vigenti
graduatorie. Il personale immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a  quelli  economici,
al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale  dipendente  delle
imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di
pulizia  e  ausiliari.  Successivamente   alle   predette   procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma"; 
          f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
          "6-bis.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021  e'
autorizzato  lo  scorrimento  della   graduatoria   della   procedura
selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque  posti  di
collaboratore  scolastico.  Dalla  medesima  data  e'   disposto   il
disaccantonamento  di  un  numero  corrispondente  di   posti   nella
dotazione  organica  del  personale  collaboratore  scolastico  della
Provincia di Palermo. 
          6-ter. All'onere derivante dal comma  6-bis,  pari  a  euro
0,452 milioni per  l'anno  2020  e  a  euro  1,355  milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno  2020  e  a  euro
1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione  del
Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
          b) quanto  a  euro  1,355  milioni  per  l'anno  2021  e  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 202, della  legge  13  luglio  2015,  n.
107"»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a),  pari  a
euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede: 
          a) quanto a euro 28 milioni, pari  a  euro  56  milioni  in
termini di  saldo  netto  da  finanziare,  mediante  riduzione  degli
stanziamenti  di  bilancio  riferiti  al   pagamento   di   stipendi,
retribuzioni e  altri  assegni  fissi  al  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario a tempo indeterminato; 
          b)  quanto  a  euro  60  milioni,  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  per   il   funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche, di  cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, con  riferimento  all'incremento  disposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, le parole: «dal 2011/2012» sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2011/2012»; 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30  per
cento dei  posti  messi  a  concorso  per  la  singola  regione,  con
arrotondamento all'unita' superiore». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «Il  personale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4. Il personale» e  le  parole:  «scolastici,  sono»  sono
sostituite dalle seguenti: «scolastici sono»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «Fermo  restando  l'articolo»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo». 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle
attivita' di  ricerca).  -  1.  Non  si  applicano  alle  universita'
statali, agli enti pubblici di ricerca e  alle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni  e
servizi   funzionalmente   destinati   all'attivita'   di    ricerca,
trasferimento tecnologico e terza missione: 
        a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  449,  450  e
452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle
convenzioni-quadro  e  al   mercato   elettronico   delle   pubbliche
amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 
        b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in  materia  di  ricorso  agli
strumenti di acquisto e negoziazione  della  Consip  S.p.a.  per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        al capoverso 4-bis: 
          al primo periodo, dopo le parole: «in relazione al medesimo
profilo» sono inserite le seguenti: «o  livello»,  le  parole:  «alla
data del 22 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data
del 31 dicembre 2017» e dopo le parole: «legge 30  ottobre  2013,  n.
125» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla vincita di  un  bando
competitivo per  il  quale  e'  prevista  l'assunzione  per  chiamata
diretta da parte dell'ente ospitante, nonche'  dall'essere  risultati
vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato  o
per assegno di ricerca, per lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca
connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale»; 
          al secondo  periodo,  le  parole:  «prove  selettive»  sono
sostituite   dalle   seguenti:    «procedure    per    l'accertamento
dell'idoneita'»; 
          al  capoverso  4-ter,  le  parole:  «ai  fini   del»   sono
sostituite dalla seguente: «il», le parole: «, si  considerano»  sono
sostituite dalle seguenti: «si interpreta nel senso che», le  parole:
«con  l'ente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle   dipendenze
dell'ente», le parole: «anche quelli» sono sostituite dalle seguenti:
«si tiene conto anche dei periodi», le  parole:  «e  gli  assegni  di
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e agli assegni di  ricerca»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  posti  in  essere
dall'ente che procede  all'assunzione,  da  altri  enti  pubblici  di
ricerca o dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e
continuative prestate presso  fondazioni  operanti  con  il  sostegno
finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca»; 
        dopo il capoverso 4-ter e' aggiunto il seguente: 
          «4-quater.  Con   riferimento   alle   procedure   di   cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del
31 dicembre 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Dopo  l'articolo  12  del  decreto  legislativo   25
novembre 2016, n. 218, e' inserito il seguente: 
          "Art. 12-bis (Trasformazione  di  contratti  o  assegni  di
ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - 1. Qualora la
stipulazione di contratti a tempo determinato o  il  conferimento  di
assegni di  ricerca  abbiano  avuto  ad  oggetto  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente  puo',  previa  procedura
selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre  anni
anche non continuativi  negli  ultimi  cinque  anni,  trasformare  il
contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti  stabiliti  del
fabbisogno di personale, nel rispetto dei  principi  enunciati  dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE
della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel  rispetto  dei
principi di pubblicita' e trasparenza. 
          2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno  ai
ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il 50
per cento delle risorse disponibili per le  assunzioni  nel  medesimo
livello,  indicate  nel  piano  triennale   di   attivita'   di   cui
all'articolo 7. 
          3. Al fine di completare le procedure  per  il  superamento
del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli  enti
medesimi possono  attingere  alle  graduatorie,  ove  esistenti,  del
personale  risultato  idoneo  nelle  procedure  concorsuali  di   cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma  1  del  presente
articolo"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, capoverso  9-bis,  dopo  le  parole:  «L'intervento
previsto» sono inserite le seguenti: «dal presente articolo». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «fondo di funzionamento» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo per il funzionamento»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «25,8  milioni  a  decorrere»  sono
sostituite dalle seguenti: «25,8 milioni annui a decorrere». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del
presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «commi  3  e  4,
nonche' dalle lettere c) ed e) del presente comma», le parole: «8,080
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19,730  milioni  di
euro annui» e le parole: «12,086 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «23,736 milioni di euro annui»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «8,260 milioni» e'  inserita
la seguente: «annui», dopo le parole: «12,092  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui» e le parole: «e commi 3 e  4,  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 3 e 4, e 8»; 
      dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis)  quanto  a  euro  11,65  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
      al comma 2, dopo le parole: «ad  apportare»  sono  inserite  le
seguenti: «, con propri decreti,». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3».