(Disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Cultivar di olivo 
 
    L'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»  e'  riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da  olive  provenienti  delle
seguenti  cultivar  nazionali  a  prevalente  diffusione   regionale:
Cellina di Nardo', Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese,  o  Ogliarola
Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o  Cima  di
Mola), Coratina, Favolosa (o  Fs-17),  Leccino,  Peranzana,  presenti
negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura  non  inferiore  al
70%. Possono, inoltre, concorrere altre varieta' nazionali,  fino  ad
un massimo del 30%. 
 
Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione caratterizzanti la
produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione  geografica
protetta, di cui all'art. 1, sono atte a conferire alle olive ed agli
oli, le caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2. 
    La potatura negli impianti di tipo tradizionale (con densita'  di
impianto massime di n. 150 alberi per ettaro) deve essere  effettuata
con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti con oltre 150
alberi per ettaro deve essere effettuata con periodicita' annuale. La
fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del  suolo  e  la  difesa
fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto  dei  disciplinari  di
produzione integrata approvati della Regione Puglia. 
    E' d'obbligo la raccolta delle  olive  direttamente  dall'albero,
sia essa manuale, agevolata o meccanica, mentre non e' consentita  la
raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e  quella  sulle
reti permanenti. 
    La raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione  geografica  protetta  «Olio  di
Puglia» deve essere effettuata  nel  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'invaiatura (Indice di pigmentazione pari a 2) ed il  31  gennaio
della campagna di produzione (Indice di pigmentazione pari a 5). 
    Il trasporto delle olive deve  avvenire  in  bins/o  cassette  di
plastica, bassi e  fenestrati,  onde  evitare  danni  al  frutto.  E'
ammesso l'utilizzo di cassoni trainati e solo per il trasporto  delle
olive dal campo al luogo  di  trasformazione.  E'  vietato  l'uso  di
sacchi o balle. 
    La produzione massima  di  olive  ad  ettaro  non  potra'  essere
superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio e'  fissata
al 20%. 
 
Modalita' di  stoccaggio  delle  olive,  estrazione  e  conservazione
  dell'olio 
 
    La zona d'estrazione e di confezionamento dell'olio  extravergine
di  oliva  ad  indicazione  geografica  protetta  «Olio  di   Puglia»
comprende l'intero territorio amministrativo dalla Regione Puglia. 
    Le olive destinate  alla  produzione  dell'olio  extravergine  di
oliva ad indicazione geografica protetta  «Olio  di  Puglia»  di  cui
all'art. 1 devono essere conservate in frantoio  fino  alla  fase  di
molitura in recipienti rigidi, areati e  riempiti  non  oltre  i  4/5
della loro capienza e devono essere molite entro e non  oltre  le  36
ore successive alla raccolta, pertanto lo stazionamento  in  frantoio
non puo' protrarsi oltre tale termine. 
    Prima della molitura le olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione  geografica  protetta  «Olio  di
Puglia» di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione. 
    I  processi  di  trasformazione  consentiti  per  la   produzione
dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono  esclusivamente
di tipo meccanico e fisico. La temperatura  massima  della  pasta  di
olive in lavorazione consentita in frantoio e' di 27°C. 
    Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di
acciaio inox, perfettamente puliti,  ubicati  in  locali  freschi  ed
asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12°C ed i  27°C  od
in silos refrigerati ed e'  consentito  l'uso  di  gas  inerte  sullo
spazio di testa  (azoto  od  argon)  per  la  conservazione  ottimale
dell'olio extravergine  di  oliva,  al  fine  di  evitare  variazioni
indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche
del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto
a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo  di  tipo  fisico
idoneo ad allontanare  eventuali  residui  di  lavorazione  (morchie,
acque di vegetazione). 
    Al fine di garantire  la  qualita'  e  la  reputazione  dell'olio
extravergine di oliva I.G.P. Olio  di  Puglia  tutte  le  fasi  della
produzione e trasformazione si devono svolgere all'interno della zona
delimitata indicata all'art. 3 del presente disciplinare. 
    Lo stoccaggio, l'imbottigliamento ed  il  confezionamento  devono
avvenire  all'interno  della  zona  geografica  delimitata  (zona  di
produzione) entro e non oltre il  31  ottobre  successivo  all'annata
olearia di produzione. 
    Lo stoccaggio e' una fase del processo produttivo  finalizzata  a
proteggere il  prodotto  dalle  modificazioni  delle  caratteristiche
chimiche, organolettiche e  salutistiche,  indicate  all'art.  5  del
presente disciplinare. 
    L'imbottigliamento  e  confezionamento  nella   zona   geografica
delimitata  sono  necessari  sia  per   salvaguardare   i   requisiti
qualitativi ed in particolare la caratteristica  tipizzante  l'I.G.P.
«Olio di Puglia», identificabile nella concentrazione  di  biofenoli,
sia e soprattutto per garantire il vero autentico  olio  extravergine
di Puglia, la tracciabilita' del prodotto e assicurare il  controllo.
Le motivazioni risiedono nelle seguenti e distinte ragioni: 
      il tempo di permanenza del prodotto in autocisterna durante  il
trasporto, lo espone a temperature superiori a quelle delle  sale  di
stoccaggio ed e' tanto piu' grande quanto maggiore  e'  il  tempo  di
trasporto e di sollecitazioni meccaniche  indotte  (vibrazioni).  Per
contenere i  rischi  di  precoce  decadimento  delle  caratteristiche
chimiche ed organolettiche del prodotto e' necessario, per le  lunghe
percorrenze, confinare il prodotto in confezioni definitive  di  piu'
piccola taglia, mediante l'imbottigliamento; 
      la  Puglia  e'  afflitta  dal   problema   delle   innumerevoli
sofisticazioni e truffe,  il  rapporto  Frantoio  Italia  2018  della
Repressione frodi, organo di controllo del Mipaaft, mette in evidenza
che il 50% delle stesse  avverrebbe  a  danno  dell'Olio  di  Puglia,
famoso non solo per la sua eccellente qualita',  ma  purtroppo  anche
per le numerose inchieste giudiziarie su  falso  olio  pugliese  (nel
solo 2012 la  Guardia  di  finanza  di  Siena  ha  sequestrato  7.722
tonnellate di falso olio sfuso di Puglia).