Art. 8. Etichettatura All'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», «da ulivi monumentali», «denocciolato», ecc., ovvero evidenziando una rilevante caratteristica organolettica «fruttato», ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di controllo. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati e/o pubblici purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto in una percentuale almeno uguale o superiore al 51%, con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima. Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della I.G.P.. L'etichetta dovra' riportare il simbolo europeo della I.G.P. e il logo della I.G.P. «Olio di PUGLIA», di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico Il logo dell'olio extravergine di oliva I.G.P. «Olio di Puglia» si sviluppa all'interno di un area circolare con uno sfondo di colore amaranto (Pantone 1815). Apre la composizione la riproduzione tridimensionale di una moneta d'oro con foglie e rami di ulivo ed una ruota con una fanciulla adagiata reggente un ramo di olivo ad indicare l'Apulia; nella moneta inoltre compare nella parte superiore la dicitura in tridimensionale S•P•Q•R• OPTIMO PRINCIPI e nella parte inferiore la dicitura in tridimensionale VIA TRAIANA. La moneta e' circondata superiormente dalla dicitura in bianco OLIO DI PUGLIA ed inferiormente dalla dicitura in bianco I.G.P. Le due diciture sono separate da due foglioline di colore giallo zafferano (pantone 130). Il font utilizzato e' Acquamax (medium). Il logo puo' essere usato anche nella versione bianco e nero. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere idonei per la buona conservazione del prodotto e di capacita' non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta; nel caso di vendita al canale Horeca, l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» potra' essere confezionato con recipienti di maggiore capacita'. In etichetta e' obbligatorio la campagna di raccolta, sotto forma del mese ed anno della raccolta con mese corrispondente a quello dell'estrazione dell'olio dalle olive, il lotto e la data di confezionamento. Inoltre e' obbligatorio indicare il termine massimo di conservazione un periodo non superiore ai 20 mesi dalla data di confezionamento. E' consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.