Allegato A NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2020 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2019 Con nota n. 5049, in data 3 dicembre 2019, l'ACI (Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 8522, in data 10 dicembre 2019, la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2020 delle gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente. Con le medesime note le federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario. Nelle suddette note e' anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono gia' svolte nel 2019 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che e' stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi: elenco n. 1: gare auto confermate; elenco n. 2: gare moto confermate. Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero. Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma. Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti. L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno. Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara. Il direttore generale: Lanati