(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
            NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2020 
                  CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2019 
 
    Con nota n. 5049, in data 3  dicembre  2019,  l'ACI  (Federazione
automobilistica italiana), e con nota n. 8522, in  data  10  dicembre
2019,  la  F.M.I.  (Federazione   motociclistica   italiana),   hanno
trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai  fini
del rilascio del nulla-osta, il programma  per  il  2020  delle  gare
automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente. 
    Con le medesime note le federazioni sportive  nazionali,  per  le
gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si  sono  verificati
inconvenienti  o  incidenti  di  rilievo  e  di  non  aver   ricevuto
segnalazioni  in  merito  al  verificarsi  di  gravi  limitazioni  al
trasporto pubblico o al traffico ordinario. 
    Nelle suddette note e' anche dichiarato  che  non  sono  previste
variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti  edizioni  e
che gli  organizzatori  hanno  versato  gli  importi  dovuti  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    Questa  Direzione,  sulla  base  delle  dichiarazioni  delle  due
federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle  prefetture
e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono
gia' svolte nel 2019 e sono proposte dagli stessi organizzatori della
precedente edizione, che  e'  stato  regolarmente  versato  l'importo
dovuto per le operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  come   previsto
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, rilascia il  nulla-osta  per  le  gare  comprese  negli
elenchi  allegati  e  costituenti  parte  integrante   del   presente
provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi: 
      elenco n. 1: gare auto confermate; 
      elenco n. 2: gare moto confermate. 
    Resta inteso  che  il  detto  nulla-osta  non  vincola  gli  enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi  motivo
- una determinata gara sia stata oggetto  di  segnalazione  negativa,
durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero. 
    Nei casi in  cui  gli  organizzatori  dovranno,  per  motivate  e
documentate necessita', cambiare il percorso di  gara  rispetto  alla
precedente edizione, occorrera' comunque il parere  delle  competenti
federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista  per  il
rilascio del  nulla-osta  per  le  gare  fuori  programma,  anche  in
considerazione della intervenuta modifica  del  codice  della  strada
operata con l'art. 3 della legge 29  luglio  2010,  n.  120,  che  ha
introdotto il  comma  4-bis  all'interno  dell'art.  9  del  medesimo
codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare
l'importo  dovuto  per  le   operazioni   tecnico-amministrative   di
competenza del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  fino
alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma. 
    Conformemente a quanto disposto  dall'art.  9  del  codice  della
strada  gli  enti  competenti  potranno  rilasciare  l'autorizzazione
soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo
verbale di collaudo del percorso quando dovuti. 
    L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento  della  sussistenza  delle   misure   previste   per
l'incolumita' del pubblico e dei piloti, ai sensi della  circolare  2
luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno. 
    Per la tutela delle strade, della segnaletica  stradale  e  della
sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi  ove  le
manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si  invitano  gli
enti  competenti  ad  impegnare  gli  organizzatori  -  all'atto  del
rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non  siano  recate
offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno
con iscrizioni, manifestini  ecc.)  e  perche'  in  ogni  caso  venga
ripristinata puntualmente la situazione ante gara. 
 
                                        Il direttore generale: Lanati