Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO». L'art. 7 - Etichettatura, designazione e presentazione - e' integrato, dopo il comma 7.2, con il seguente comma 7.3: 7.3 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Rosso di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: Rosso di Montepulciano; Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Rosso di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».