Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI
MONTEPULCIANO».
L'art. 7 - Etichettatura, designazione e presentazione - e'
integrato, dopo il comma 7.2, con il seguente comma 7.3:
7.3 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine
geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Rosso
di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la
seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Rosso di Montepulciano;
Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano».
Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Rosso di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la
sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve
figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i
termini che compongono il nome «Rosso di Montepulciano» abbiano
altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere
superiore all'altezza del termine «Montepulciano».