(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE   CONTROLLATA   DEI   VINI   «ROSSO   DI
  MONTEPULCIANO». 
 
    L'art. 7 -  Etichettatura,  designazione  e  presentazione  -  e'
integrato, dopo il comma 7.2, con il seguente comma 7.3: 
      7.3  E'  obbligatorio  riportare  in   etichetta   il   termine
geografico «Toscana». Nell'etichettatura della  denominazione  «Rosso
di  Montepulciano»  deve  essere  sempre  scritta  integralmente   la
seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: 
        Rosso di Montepulciano; 
        Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); 
        Toscana. 
    Il termine «Toscana» deve  figurare  in  caratteri  dello  stesso
tipo,  stile,  spaziatura,  tonalita'  ed  intensita'  colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano». 
    Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per  la  scritta
«Rosso di Montepulciano», e su  uno  sfondo  uniforme  per  tutta  la
sequenza di indicazioni elencate al  primo  paragrafo,  nonche'  deve
figurare in caratteri di altezza  non  superiore  rispetto  a  quella
utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i
termini che compongono  il  nome  «Rosso  di  Montepulciano»  abbiano
altezze diverse, l'altezza del  termine  «Toscana»  non  deve  essere
superiore all'altezza del termine «Montepulciano».