(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
Imposizione di oneri di servizio  pubblico  sulle  rotte  Comiso-Roma
  (Fiumicino) e viceversa,  Comiso-Milano  (in  alternativa:  Linate,
  Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa. 
 
    A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  24
settembre 2008 recante norme comuni per  la  prestazione  di  servizi
aerei nella  Comunita',  il  Governo  italiano  in  conformita'  alle
decisioni  assunte  dalla  Conferenza   di   servizi   tenutasi,   su
convocazione del Presidente della Regione siciliana, in seduta  unica
il 10 gennaio 2020 ha deciso di imporre oneri  di  servizio  pubblico
riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti. 
 
1. Rotte onerate. 
 
    Per il collegamento con Roma: 
      Comiso-Roma Fiumicino e viceversa. 
    Per il collegamento con Milano (in alternativa): 
      Comiso-Milano Linate e viceversa; 
      Comiso-Milano Malpensa e viceversa; 
      Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo
a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli  aeroporti
della Comunita', l'autorita' competente potra' riservare alcune bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
 
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari. 
 
    2.1. Per l'accettazione dell'onere  di  servizio  pubblico  sulle
rotte di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato  deve  essere
vettore aereo comunitario e deve: 
      essere in possesso  del  prescritto  certificato  di  operatore
aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato  membro
ai sensi della normativa comunitaria; 
      essere in possesso della  licenza  di  esercizio  di  trasporto
aereo rilasciata dall'autorita' competente di  uno  Stato  membro  ai
sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008; 
      avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o  in  wet
lease, per tutto il periodo di  durata  degli  oneri,  di  un  numero
adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie
a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
      distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali  CRS  (Computer  reservation  system),  via
internet, via telefono, presso  le  biglietterie  degli  aeroporti  e
attraverso la rete agenziale; 
      essere  in  regola  con  le  contribuzioni   previdenziali   ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
      essere in regola con le disposizioni contenute nella  legge  12
marzo 1999, n. 68  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» e successive modifiche; 
      impiegare aeromobili in possesso della  copertura  assicurativa
ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai  requisiti  assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; 
      non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione   coatta,
concordato preventivo e non avere in corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni. 
 
    2.2. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori  accettanti  siano  in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. 
    L'E.N.A.C. acquisira', inoltre, il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del
decreto  legislativo  n.  159/2011  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 
 
    3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti. 
    Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le
frequenze minime, gli orari e il numero minimo di  posti  secondo  le
indicazioni dei seguenti schemi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per tutte le rotte sopraindicate l'intera  capacita'  di  ciascun
aeromobile dovra' essere messa in vendita  secondo  il  regime  degli
oneri. 
 
    3.2. Operativita' dei voli. 
    Eventuali modifiche della programmazione oraria che si  dovessero
rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e
Regione siciliana una volta accertata la disponibilita' del vettore e
verificata la presenza di slot disponibili. 
 
    3.3. Tariffe. 
      3.3.1. Collegamenti onerati da e per Comiso. 
    Residenti. 
    Le  tariffe  agevolate   massime   (senza   restrizioni   e   non
contingentate) da  applicare  per  tutto  l'anno  su  ciascuna  rotta
onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Non residenti. 
    Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai  non  residenti  in
Sicilia sono libere. 
      3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in  Sicilia  che  viaggiano
sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte. 
    Le tariffe indicate sono comprensive  di  fuel  surcharge  ed  al
netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. 
    Non e' ammessa l'applicazione di alcun  tipo  di  surcharge,  non
prevista per legge, da parte del vettore accettante. 
    Le tariffe sopraindicate  sono  inoltre  abbattute  del  30%  per
bambini dai due fino ai dodici anni non compiuti. 
      3.3.3. In caso di cambio  dell'orario  di  volo  da  parte  del
passeggero fino alle dodici ore precedenti l'orario di  partenza  del
volo programmato non e'  applicabile  da  parte  del  vettore  alcuna
penale al  passeggero.  Al  di  sotto  delle  dodici  ore  precedenti
l'orario di partenza del volo programmato e' applicabile  una  penale
al massimo pari al 50% della tariffa. 
    In caso di mancata presentazione del  passeggero  all'imbarco  la
penale applicabile per il riutilizzo del biglietto e' al massimo pari
al 50% della tariffa. 
    Su tutti i voli dovra' essere prevista la gratuita' per i bagagli
a mano imbarcati in cabina e potra' essere applicata una  tariffa  al
massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg. 
    Dovra' essere prevista almeno una modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 
      3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare  ai  residenti
in  Sicilia  vengono  aggiornate  secondo  le  seguenti  scadenze   e
modalita': 
        a) ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica
estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del
tasso di inflazione dell'anno solare  precedente  (1°  gennaio  -  31
dicembre) calcolato sulla base  dell'indice  generale  ISTAT/FOI  dei
prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio  della
stagione aeronautica estiva. L'esame delle variazioni tariffarie  per
procedere con il primo aggiornamento verra' eseguito all'inizio della
stagione aeronautica estiva 2020; 
        b)  ogni  semestre,  a  partire  dall'inizio  della  stagione
aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti  oneri,  in
caso di variazione superiore al 5% della media semestrale  del  costo
del carburante, espresso in euro, rispetto al  costo  del  carburante
preso  a   riferimento   in   occasione   dell'ultimo   aggiornamento
effettuato. Al momento  di  procedere  con  il  primo  aggiornamento,
l'esame delle variazioni tariffarie  verra'  eseguito  rispetto  alla
quotazione del jet fuel - poco oltre riportata -  con  cui  e'  stato
dimensionato il collegamento. Le  tariffe  devono  essere  modificate
percentualmente rispetto alla  variazione  rilevata,  in  proporzione
all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi  per  ora
di volo che, per i collegamenti onerati da e per  Comiso  e'  pari  a
15,23%. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse   in   euro,   relative   ai   periodi   dicembre-maggio   e
giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet
fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento  del  servizio  e'  pari  a  521,16   euro/tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  dall'inizio  di
ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo  di  rilevazione.
L'esame delle  variazioni  tariffarie  per  procedere  con  il  primo
aggiornamento verra' eseguito all'inizio della  stagione  aeronautica
estiva 2020. 
    Ai   predetti   adeguamenti   provvede   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale,  sulla
base di un'istruttoria dell'ENAC. 
    L'ENAC  e'  incaricato  di  dare  comunicazione   delle   tariffe
aggiornate ai vettori che operano la rotta. 
    Nel caso di eventuale gara europea gli aggiornamenti di cui  alle
lettere a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe
offerte dal vettore aggiudicatario della gara stessa. 
 
    3.4. Continuita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
      a) garantire il servizio per  almeno  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione; 
      b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli  previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati
direttamente imputabili al vettore. 
      Non   costituisce   inadempimento   imputabile    al    vettore
l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: 
        pericolose condizioni meteorologiche; 
        chiusura  di  uno  degli  aeroporti  indicati  nel  programma
operativo; 
        problemi di sicurezza; 
        scioperi; 
        casi di forza maggiore; 
      c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma  di  euro
3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto
b). Le somme  percepite  in  tal  senso  saranno  riallocate  per  la
continuita' territoriale siciliana. 
    I vettori  che,  pur  avendo  accettato  gli  oneri  di  servizio
pubblico, non esercitino il servizio ininterrottamente  per  un  anno
per cause direttamente ad essi imputabili, oltre a corrispondere  una
penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi  del
paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio  del  servizio
in OSP sui collegamenti onerati con la  presente  imposizione  per  i
successivi tre anni. 
    Ferme restando le penali  di  cui  al  precedente  punto  c),  ai
vettori sono comminabili, in aggiunta,  le  sanzioni  previste  dalla
normativa dello Stato italiano per la violazione  delle  disposizioni
comunitarie in tema di trasporto aereo. 
 
4. Presentazione dell'accettazione. 
 
    4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata  devono
presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri  di
servizio pubblico per  almeno  un  anno  indicando  espressamente  il
termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato. 
    Al fine di consentire l'ordinata  operativita'  della  rotta,  di
disporre della corretta tempistica per la valutazione  dei  requisiti
di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita'  delle  bande
orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione  di
accettazione ed il programma operativo  conforme  a  quanto  previsto
nell'imposizione  degli  oneri  dovranno  essere  presentati   almeno
sessanta giorni prima della data a  partire  dalla  quale  i  vettori
intendono operare il servizio. 
    In fase di prima applicazione, non  potranno  essere  accolte  le
accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto  con  il
vettore aereo selezionato a seguito della apposita gara eventualmente
bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e  10  -  e  17  del
regolamento (CE) n. 1008/2008. 
    Il vettore accettante si impegna a: 
      a) presentare  apposita  garanzia  al  fine  di  assicurare  la
serieta' e l'affidabilita'  dell'accettazione,  a  favore  dell'ENAC,
sotto forma di fideiussione bancaria  o  assicurativa  a  scelta  del
vettore che dovra' ammontare a: 
        per  la  rotta  Comiso-Roma  Fiumicino  e   viceversa:   euro
145.906,92; 
        per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo  Orio
al Serio) e viceversa: euro 100.311,01. 
    La fideiussione deve essere efficace alla data  di  presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
previa costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
      b)  fornire  una  garanzia  di  esercizio,  per   la   corretta
esecuzione e prosecuzione del servizio,  a  favore  dell'ENAC,  sotto
forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta  del  vettore.
Tale garanzia dovra' ammontare a: 
        per  la  rotta  Comiso-Roma  Fiumicino  e   viceversa:   euro
437.720,77; 
        per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo  Orio
al Serio) e viceversa: euro 300.933,03. 
    Nel caso in cui il  servizio  sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
quindici giorni precedenti l'inizio del servizio,  alla  quota  parte
del servizio accettato. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio stesso e comunque non prima della verifica della conformita'
delle  prestazioni  fornite  a  quelle   richieste   dalla   presente
imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo
di tale verifica. 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e  b),  a  favore  dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2
del codice civile, nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del  beneficiario
della  fideiussione  stessa,  senza  sollevare  alcuna  eccezione   e
nonostante eventuali opposizioni,  anche  giudiziali,  da  parte  del
vettore accettante e/o di terzi. 
    Le somme eventualmente introitate a titolo  di  esecuzione  delle
garanzie  sopra  indicate  saranno  riallocate  per  la   continuita'
territoriale siciliana; 
      c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale
indicato nell'accettazione, l'intenzione  di  concludere  l'esercizio
del servizio in OSP aperto entro tale termine  o,  eventualmente,  la
volonta' di proseguire nello svolgimento  dello  stesso  anche  oltre
tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra'  indicare
il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore ad un anno - in cui si
impegna a garantire il servizio onerato. 
 
    4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della  struttura  dei  vettori
accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al  servizio
di cui al paragrafo 2 ai fini  del  soddisfacimento  degli  obiettivi
perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito
della verifica, i vettori ritenuti  idonei  a  effettuare  i  servizi
onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a  esercitare  il  traffico
sulle rotte onerate. 
 
    4.3. In caso di accettazione degli  oneri  di  servizio  pubblico
sulla medesima rotta  da  parte  di  piu'  vettori,  questi  potranno
programmare un numero ridotto di frequenze, purche'  complessivamente
l'insieme dei voli programmati e  la  loro  schedulazione  rispettino
quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per  l'aviazione
civile verifica che l'insieme dei  programmi  operativi  dei  vettori
accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati  negli
oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per  garantire
il numero minimo di frequenze  di  cui  al  punto  3.1  del  presente
allegato tecnico. I vettori aerei che  accettano  gli  oneri  possono
prestare servizi sulle rotte interessate al  di  la'  delle  esigenze
minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono  essere
garantiti  dagli   OSP,   utilizzando   bande   orarie   in   propria
disponibilita'. 
 
5. Riesame e decadenza dell'imposizione. 
 
    5.1. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con la Regione siciliana, riesaminera' la  necessita'
di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  su  una
rotta, nonche' il livello degli  oneri  imposti,  ogni  qualvolta  un
nuovo ulteriore vettore notifichi la sua  intenzione  di  operare  su
tale rotta accettando gli oneri. 
 
    5.2. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di
oneri di servizio pubblico decade se non e'  stato  effettuato  alcun
servizio aereo di linea sulle rotte soggette  a  tale  onere  per  un
periodo di dodici mesi. 
 
6. Gara d'appalto. 
 
    6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento  CE
n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta  alcuna  accettazione
nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le  rotte
Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano (Linate o Malpensa o
Bergamo Orio  al  Serio)  e  viceversa,  potra'  essere  concesso  in
esclusiva e, considerata la verificata insostenibilita' economica del
servizio stesso, con compensazione finanziaria, ad un unico  vettore,
per un periodo di tre anni. La selezione del vettore avverra' tramite
gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del
medesimo regolamento  comunitario,  nonche'  alle  norme  dell'Unione
europea in  materia  di  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
obbligazioni di oneri di servizio pubblico  alle  imprese  incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale.