(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
  denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»  ai  sensi
  dell'art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 230 del 2 ottobre  2017
- e' cosi modificato: 
    La  modifica  riguarda  la  parte  del  disciplinare   denominata
«Standard di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano». 
    Si riportano di seguito le modifiche che si possono  applicare  a
condizione che: 
    - sia conclamato da parte  dell'Autorita'  pubblica  un  contagio
presso  un  caseificio  e/o  allevamento  iscritto  all'organismo  di
controllo,  che  comporti  l'impossibilita'  di  lavorare   in   tale
struttura per carenza di personale; 
    - che il soggetto  interessato  all'applicazione  della  modifica
temporanea   abbia   una   preventiva   autorizzazione    da    parte
dell'organismo di controllo autorizzato; 
    - che la modifica temporanea sia applicata fino alla  durata  del
provvedimento dell'Autorita' pubblica. 
    Pag 1 
    Dove e' scritto: 
    «Per  l'intero  allevamento  il  tempo  di  mungitura  del  latte
destinato  alla  DOP,  di  ciascuna  delle  due   munte   giornaliere
consentite, comprensivo del relativo trasporto  in  caseificio,  deve
essere contenuto entro le sette ore.» 
    e' cosi' modificato: 
    «Per  l'intero  allevamento  il  tempo  di  mungitura  del  latte
destinato  alla  DOP,  di  ciascuna  delle  due   munte   giornaliere
consentite, comprensivo del relativo trasporto  in  caseificio,  deve
essere contenuto entro le quattordici ore.» 
    Dove e' scritto: 
    «Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento
naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del
mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte
parzialmente  scremato  della  sera  precedente;  puo'  anche  essere
sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento  naturale  del
grasso.» 
    E' cosi' modificato: 
    «Il  latte  di  una  munta  viene   parzialmente   scremato   per
affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto.
Il latte della munta successiva,  dopo  la  consegna  in  caseificio,
viene miscelato  con  il  latte  parzialmente  scremato  della  munta
precedente; puo' anche essere sottoposto ad una  parziale  scrematura
per affioramento naturale del grasso.» 
    Pag. 1 
    Dove e' scritto: 
    «Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E'
possibile  riutilizzare  il  15%  delle  caldaie  per   una   seconda
caseificazione.» 
    E' cosi' modificato: 
    «Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E'
possibile  riutilizzare  il  100%  delle   caldaie   per   successive
caseificazione.» 
    Pag. 2 
    Dove e' scritto: 
    «Alla  coagulazione  seguono  la  rottura  della  cagliata  e  la
cottura. Si lasciano quindi sedimentare i  granuli  sul  fondo  della
caldaia in modo da  ottenere  una  massa  compatta.  Tali  operazioni
devono avvenire entro la mattinata.» 
    E' cosi' modificato: 
    «Alla  coagulazione  seguono  la  rottura  della  cagliata  e  la
cottura. Si lasciano quindi sedimentare i  granuli  sul  fondo  della
caldaia in modo da  ottenere  una  massa  compatta.  Tali  operazioni
devono avvenire entro la giornata.»