Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 230 del 2 ottobre 2017 - e' cosi modificato: La modifica riguarda la parte del disciplinare denominata «Standard di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano». Si riportano di seguito le modifiche che si possono applicare a condizione che: - sia conclamato da parte dell'Autorita' pubblica un contagio presso un caseificio e/o allevamento iscritto all'organismo di controllo, che comporti l'impossibilita' di lavorare in tale struttura per carenza di personale; - che il soggetto interessato all'applicazione della modifica temporanea abbia una preventiva autorizzazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato; - che la modifica temporanea sia applicata fino alla durata del provvedimento dell'Autorita' pubblica. Pag 1 Dove e' scritto: «Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.» e' cosi' modificato: «Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le quattordici ore.» Dove e' scritto: «Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; puo' anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.» E' cosi' modificato: «Il latte di una munta viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte della munta successiva, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della munta precedente; puo' anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.» Pag. 1 Dove e' scritto: «Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.» E' cosi' modificato: «Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile riutilizzare il 100% delle caldaie per successive caseificazione.» Pag. 2 Dove e' scritto: «Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.» E' cosi' modificato: «Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la giornata.»