(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Allevamento. 
    Razza:  i  suini  dalla  cui  carcassa   si   ricavano   porzioni
designabili  «Cinta  Senese»  D.O.P  sono  esclusivamente   derivanti
dall'accoppiamento  di  soggetti  entrambi   iscritti   al   registro
anagrafico e/o libro genealogico del tipo genetico Cinta Senese. 
    Identificazione. 
    I soggetti devono essere identificati  non  oltre  quarantacinque
giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo
segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il  codice
di identificazione del soggetto idoneo. E' consentito  l'utilizzo  di
colorazioni diverse per il  segno  distintivo,  qualora  sussista  la
necessita' di  identificare  il  soggetto  destinato  alla  eventuale
carriera  riproduttiva  da  quelli  destinati  alla  macellazione.  I
soggetti destinati alla  macellazione  devono  essere  allevati  alla
stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Gli animali
devono soggiornare quotidianamente in  appezzamenti  di  terreno  sia
recintati che  non,  provvisti  di  eventuale  ricovero  per  le  ore
notturne e/o per le  condizioni  climatiche  sfavorevoli.  Il  limite
massimo di capi allevabile e' di Kg 1.500 peso  vivo  per  ettaro.  I
riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle)
nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio'  per  favorire  i
controlli sanitari e i parti. 
    Alimentazione. 
    L'alimentazione e' fornita dal pascolo in bosco  e/o  in  terreni
nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole  all'interno  della
zona delimitata all'art. 3 del disciplinare. E' consentito  l'impiego
di una integrazione alimentare giornaliera, che costituisce una parte
della razione giornaliera ammessa per i suini oltre il quarto mese di
vita, non superiore  al  2%  del  peso  vivo  dell'animale.  Solo  ed
esclusivamente in presenza  o  a  seguito  di  condizioni  climatiche
sfavorevoli al completo utilizzo  dei  pascoli  o  del  bosco,  quali
siccita', periodi prolungati di pioggia o  di  copertura  nevosa,  e'
ammessa un'integrazione alimentare giornaliera non  superiore  al  3%
del peso vivo per garantire un normale sostentamento dell'animale. 
    Differentemente per i suinetti fino al quarto mese di eta' e  per
le scrofe durante la fase dell'allattamento, trattandosi di  soggetti
allevati  anche  stabulati,  la  somministrazione   dell'integrazione
alimentare puo' raggiungere la totalita' del  fabbisogno  giornaliero
di alimenti senza limitazione per quanto riguarda  la  tipologia  dei
prodotti ammessi. 
    I costituenti dell'integrazione devono provenire  per  almeno  il
60% del peso totale somministrato all'animale dall'area geografica di
produzione. 
    Per tali integrazioni sono ammessi i seguenti prodotti: 
      prodotti  energetici:  tutti  i  cereali  integrali  e/o   loro
sottoprodotti, compresi quelli della molitura; 
      prodotti  proteici:  oleaginose  (ad  eccezione  della  soia  e
derivati) e tutti i legumi integrali e/o loro sottoprodotti; 
      fibre foraggi, frutta e ortaggi freschi e/o loro sottoprodotti. 
    E' consentito inoltre l'impiego  di  integratori  vitaminici  e/o
minerali. 
    Macellazione. 
    Gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di eta'. Le
mezzene  devono  essere  marchiate  a  fuoco  nelle  seguenti  parti:
prosciutto, lombo, pancetta, spalla  e  gota.  Al  sezionamento  ogni
taglio destinato al consumo deve esser provvisto del contrassegno  di
cui all'art. 8 del presente disciplinare. L'apposizione del marchio a
fuoco e/o del contrassegno  deve  essere  effettuata  rispettivamente
nell'impianto di macellazione e/o di sezionamento. 
    Il marchio a fuoco riporta il logo della D.O.P. «Cinta Senese» ed
il codice del macello. 
    Dopo la macellazione la mezzena viene refrigerata e sezionata per
ottenere i tagli e le porzioni per l'immissione  al  consumo  o  atti
alla lavorazione della salumeria tradizionale toscana.