Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente
disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei,
nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a
metri 400 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali condizioni
di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato
basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la
qualita' delle uve);
e' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
=================================================================
| |Resa uva per | Titolo alcolometrico |
| Vini | ettaro t\ha | minimo naturale |
+=====================+=============+===========================+
|Ruche' di Castagnole | | |
|Monferrato anche con | | |
|menzione riserva | 9,00| 11,50%|
+---------------------+-------------+---------------------------+
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Ruche' di Castagnole Monferrato» anche con menzione riserva puo'
essere accompagnato dalla menzione «vigna», seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia
un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita. «Ruche' di Castagnole Monferrato» con
menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione
vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
===================================================================
| | Resa uva | |
| | t/ha | Tit.alcol.min. naturale% |
+=====================+===========+===============================+
|3° anno d'impianto | 4,80| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|4° anno d'impianto | 5,60| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|5° anno d'impianto | 6,40| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|6° anno d'impianto | 7,20| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|dal 7° anno | | |
|d'impianto | 8,00| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione del vino a DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato»
devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilita' di destinare alla rivendicazione delle DOC
insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruche'
di Castagnole Monferrato, e' subordinata a specifica autorizzazione
regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate
e sentite le Organizzazioni di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione
Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione
di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, puo' fissare
limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.