(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle  tradizionali  della
zona e comunque atte a conferire alle uve  ed  al  vino  derivato  le
specifiche  caratteristiche  di  qualita'   previste   dal   presente
disciplinare. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni: i terreni  argillosi,  limosi,  sabbiosi  e  calcarei,
nelle loro combinazioni; 
      giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni  di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; 
      altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore  a
metri 400 s.l.m.; 
      esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle
uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella  attuali  condizioni
di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord; 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato
basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in  negativo  la
qualita' delle uve); 
      e' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:  
 
  =================================================================
  |                     |Resa uva per |    Titolo alcolometrico   |
  |        Vini         | ettaro t\ha |      minimo naturale      |
  +=====================+=============+===========================+
  |Ruche' di Castagnole |             |                           |
  |Monferrato anche con |             |                           |
  |menzione riserva     |         9,00|                     11,50%|
  +---------------------+-------------+---------------------------+
 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Ruche' di Castagnole Monferrato» anche  con  menzione  riserva  puo'
essere accompagnato dalla  menzione  «vigna»,  seguita  dal  relativo
toponimo o nome  tradizionale,  purche'  il  relativo  vigneto  abbia
un'eta' d'impianto di almeno tre anni. 
    Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata  e  garantita.  «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato»  con
menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione
vigna, ed i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:   
 
 ===================================================================
 |                     |  Resa uva |                               |
 |                     |   t/ha    |    Tit.alcol.min. naturale%   |
 +=====================+===========+===============================+
 |3° anno d'impianto   |       4,80|                          12,50|
 +---------------------+-----------+-------------------------------+
 |4° anno d'impianto   |       5,60|                          12,50|
 +---------------------+-----------+-------------------------------+
 |5° anno d'impianto   |       6,40|                          12,50|
 +---------------------+-----------+-------------------------------+
 |6° anno d'impianto   |       7,20|                          12,50|
 +---------------------+-----------+-------------------------------+
 |dal 7° anno          |           |                               |
 |d'impianto           |       8,00|                          12,50|
 +---------------------+-----------+-------------------------------+
 
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione del vino a DOCG  «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato»
devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    La  possibilita'  di  destinare  alla  rivendicazione  delle  DOC
insistenti nella stessa area di produzione, secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG  Ruche'
di Castagnole Monferrato, e' subordinata a  specifica  autorizzazione
regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC  interessate
e sentite le Organizzazioni di categoria. 
    4. In caso di  annata  sfavorevole,  se  necessario,  la  Regione
Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione
di cui all'art. 3. 
    5. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno
tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di  inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima
della  maggior  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli   organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.  
    6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo  articolo  la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela,  puo'  fissare
limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello
previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessita'  di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.