(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione dei  vini  a  DOCG  «Ruche'  di
Castagnole  Monferrato»  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del
territorio della provincia di Asti. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro. 
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima  di  vino  l/ha  ottenibile  e'  determinata  in  base   alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto. 
    3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla  DOCG,  oltre  detto
limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto. 
    4. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
Ruche' di Castagnole Monferrato riserva anche  con  menzione  «vigna»
devono essere sottoposti ad un periodo minimo  di  invecchiamento  di
ventiquattro mesi di cui almeno dodici  mesi  in  botti  di  legno  a
partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.