Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a DOCG «Ruche' di
Castagnole Monferrato» devono essere effettuate nell'ambito del
territorio della provincia di Asti.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro.
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto.
3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOCG, oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
Ruche' di Castagnole Monferrato riserva anche con menzione «vigna»
devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di
ventiquattro mesi di cui almeno dodici mesi in botti di legno a
partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.