Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato»,
«vecchio» e simili.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» la
denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione
«vigna» seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale
purche' la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31 comma 10 della legge n. 238/2016.
3.1. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di
dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG
«Ruche' di Castagnole Monferrato».
4.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato la
menzione «riserva» e' attribuita ai vini a D.O. che siano stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale
affinamento non inferiore a due anni.
5. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.