Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato»
per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore
tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi ma comunque
non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Ai soli fini promozionali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere
confezionato in contenitori dalle capacita' di 900 cl e 1200 cl.
2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole
Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla
vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona.
Per il confezionamento del vino Ruche' di Castagnole Monferrato con
menzione riserva e' consentito soltanto l'uso del tappo di sughero
monopezzo.