(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole  Monferrato»
per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore
tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi ma comunque
non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl. 
    Ai soli fini promozionali, il vino di cui all'art. 1 puo'  essere
confezionato in contenitori dalle capacita' di 900 cl e 1200 cl. 
    2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di  Castagnole
Monferrato e'  previsto  l'utilizzo  dei  dispositivi  ammessi  dalla
vigente normativa in materia, con l'esclusione del  tappo  a  corona.
Per il confezionamento del vino Ruche' di Castagnole  Monferrato  con
menzione riserva e' consentito soltanto l'uso del  tappo  di  sughero
monopezzo.