(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  di
Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:   Sangiovese
(denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%. 
    Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del  30%,  vitigni
complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   242   del   14   ottobre   2004,   e
successiviaggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del   presente
disciplinare, purche' la percentuale dei vitigni a bacca  bianca  non
superi il 5%. 
    2.2. La  base  ampelografica  dei  vigneti,  gia'  iscritti  allo
schedario viticolo della denominazione di origine controllata  «Rosso
di Montepulciano», deve essere adeguata  entro  la  quinta  vendemmia
successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di
produzione. Sino alla scadenza,  indicata  nel  precedente  comma,  i
vigneti di cui sopra, iscritti a titolo  transitorio  allo  schedario
viticolo della denominazione di origine controllata dei  vini  «Rosso
di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima. 
    2.3 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della  Malvasia
Bianca Lunga.