Art. 2. Base ampelografica 2.1 Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%. Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successiviaggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 2.2. La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima. 2.3 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.