(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                       Zona di produzione uve 
 
     3.1 La zona  di  produzione  delle  uve  ricade  nel  territorio
amministrativo del comune di Montepulciano, in  provincia  di  Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: 
      parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da
una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria
Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del
podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano
fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione
ferroviaria di Montallese. Detto confine  segue  quindi  la  suddetta
linea ferroviaria fino al punto di partenza: 
      parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione
Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il
confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251,
percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale
fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253;  segue  quindi  la
predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci
con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana
per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la
strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto
di partenza. 
    3.2  I  vigneti  iscritti  allo   schedario   viticolo   per   la
denominazione di origine controllata «Rosso  di  Montepulciano»  sono
utilizzabili anche per produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano»
alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.