(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati
alla produzione del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali  della  zona  e
comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le  specifiche
caratteristiche. 
    4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben
esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250  e  i  600  metri
s.l.m. 
    4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 
    4.4. E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    4.5 E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    4.6 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei  alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di
Montepulciano», la densita' minima ad ettaro  deve  essere  di  3.330
ceppi. 
    4.7 La resa massima di uva ammessa per la produzione  di  vino  a
denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  non
deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata. 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva
ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite. 
    A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata nel limite  di  cui  sopra,  purche'  la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. 
    4.8 Le uve destinate alla  vinificazione,  devono  assicurare  al
vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. 
    4.9  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le   pratiche
enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue
peculiari caratteristiche.