Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. 4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.4. E' vietata ogni pratica di forzatura. 4.5 E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi. 4.7 La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nel limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. 4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.