Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano. Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 3.800 in linea d'aria. 5.2 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non puo' essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. 5.3 E' consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.