(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.  Sono  tuttavia
consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, previa istruttoria della  Regione  Toscana  e
parere  favorevole  del  Consorzio  di  tutela  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano la  vinificazione  fuori  zona  di  produzione  per  le
aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio  1980  (decreto  di
riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture
di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano
e comunque a distanza non superiore a mt. 3.800 in linea d'aria. 
    5.2 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. 
    Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di
Montepulciano» non puo' essere immesso al  consumo  prima  del  primo
marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. 
    5.3  E'  consentito,  previa  comunicazione  alle  strutture   di
controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore,  entro
il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla  vendemmia,  che
il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Vino   Nobile   di   Montepulciano»   sia
riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di
Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.  Tuttavia  qualora
partite  di  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  vengano  cedute   dal
produttore dopo il termine suddetto la denominazione  stabilita  deve
essere  mantenuta  in  modo  irreversibile,   salvo   perdita   delle
caratteristiche.