(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
     7.1 Nella etichettatura e designazione  della  denominazione  di
origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare,  ivi   compresi   gli   aggettivi   «fine»,   «scelto»,
«selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali  non  da  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
    7.2 E' altresi' consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti
norme, delle altre menzioni facoltative. 
    Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono  riportate
nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu'  grandi
o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di  origine  del
vino, salve le norme generali piu' restrittive. 
    7.3 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine  geografico
«Toscana».   Nell'etichettatura   della   denominazione   «Rosso   di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente  la  seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata: 
       rosso di Montepulciano; 
      denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); 
      Toscana. 
    Il termine «Toscana» deve  figurare  in  caratteri  dello  stesso
tipo,  stile,  spaziatura,  tonalita'  ed  intensita'  colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano». 
    Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per  la  scritta
«Rosso di Montepulciano», e su  uno  sfondo  uniforme  per  tutta  la
sequenza di indicazioni elencate al  primo  paragrafo,  nonche'  deve
figurare in caratteri di altezza  non  superiore  rispetto  a  quella
utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i
termini che compongono  il  nome  «Rosso  di  Montepulciano»  abbiano
altezze diverse, l'altezza del  termine  «Toscana»  non  deve  essere
superiore all'altezza del termine «Montepulciano». 
    Tuttavia,  l'obbligo  di  cui  al  presente  comma  fa  salvo  lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana»,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      le etichette in questione  devono  essere  riferite  alle  sole
produzioni derivanti dalle vendemmie  2019  e  precedenti  ed  essere
detenute negli stabilimenti delle ditte interessate  antecedentemente
alla data del 30 giugno 2020; 
      le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022. 
    7.4  Nell'etichettatura  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Rosso di  Montepulciano»  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve e' obbligatoria.