Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 7.1 Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore. 7.2 E' altresi' consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.3 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Rosso di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: rosso di Montepulciano; denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Rosso di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Rosso di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Rosso di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano». Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni: le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2019 e precedenti ed essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020; le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022. 7.4 Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.