Art. 8. Confezionamento 8.1 Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. 8.2 Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.