(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    8.1 Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Rosso  di
Montepulciano"  deve  essere  messo  in  consumo  esclusivamente   in
bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. 
    8.2 Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro  scuro
e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma  di
legge.