Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. 4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. 4.4 E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densita' minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi. 4.6 La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata. 4.7 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 4.8 Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. 4.9 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.