Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Montepulciano. 5.2 Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) allo schedario del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano». Restano valide le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi del precedente disciplinare di produzione. 5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni: 1) 24 mesi di maturazione in legno; 2) 18 mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti mesi in altro recipiente; 3) 12 mesi minimo in legno piu' 6 mesi minimo in bottiglia piu' i restanti mesi in altro recipiente. Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia. Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra' essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno. 5.5 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non puo' essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo. 5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra' tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature. 5.8 E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. 5.9 E' consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche. 5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione. Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica affinche' le caratteristiche particolati del vino possano essere preservate cosi' come la garanzia dell'origine. Le caratteristiche particolari conferiscono una elevata qualita' e reputazione al vino presso i consumatori internazionali ed hanno prodotto una immagine di primo piano in Italia e nel Mondo. Tale qualita' e caratteristiche particolari risultano dalla combinazione di fattori naturali ed umani e sono connesse alla zona geografica d'origine e per essere conservate richiedono vigilanza e sforzi. Risulta pertanto che il rischio per la qualita' del vino offerto al consumo e' maggiore quando il vino e' trasportato ed imbottigliato al di fuori della zona di produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato ed imbottigliato all'interno della zona di produzione. Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano prevede dal 26 luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in modo che le operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel rispetto delle condizioni ottimali di produzione dalle imprese che hanno una esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino. Anche i controlli sono di conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia della natura, identita', qualita', composizione e dell'origine del vino. Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di vinificazione, e' tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della Regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999. 5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonche' i soggetti che trasferiscono il vino D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.