(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1  Le  operazioni  di   vinificazione   e   di   invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio  del
Comune di Montepulciano. 
    5.2 Sono tuttavia  consentite  su  autorizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa  istruttoria
della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del
Vino Nobile di  Montepulciano  la  vinificazione  e  l'invecchiamento
fuori zona di produzione per le aziende che  abbiano,  almeno  a  far
data dalla  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  luglio  1980,  le  strutture  di   vinificazione   in
prossimita' del  confine  comunale  di  Montepulciano  e  comunque  a
distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria  e  che  abbiano  i
vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno  cinque  anni,  a
far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del
disciplinare di produzione del Vino  Nobile  di  Montepulciano)  allo
schedario del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano». 
    Restano valide le autorizzazioni gia'  rilasciate  ai  sensi  del
precedente disciplinare di produzione. 
    5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. 
    Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    5.4 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad  un  periodo
di  maturazione  di  almeno  due  anni,  a  partire  dal  1°  gennaio
successivo alla vendemmia. 
    Entro  questo  periodo  sono  lasciate   alla   discrezione   dei
produttori le seguenti possibili opzioni: 
      1) 24 mesi di maturazione in legno; 
      2) 18 mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti  mesi
in altro recipiente; 
      3) 12 mesi minimo in legno piu' 6 mesi minimo in bottiglia piu'
i restanti mesi in altro recipiente. 
    Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno  non
potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo  alla
vendemmia. 
    Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in
contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative
annotazioni sui registri di cantina. 
    Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra'  essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno. 
    5.5 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» non puo'  essere  immesso  in  consumo
prima  del  compimento  dei  due  anni  di  maturazione  obbligatoria
calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
produzione delle uve. 
    5.6 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» derivante  da  uve  aventi  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol e sottoposto  ad
un periodo di  maturazione  di  almeno  3  anni  di  cui  6  mesi  di
affinamento in bottiglia,  puo'  portare  in  etichetta  la  menzione
«riserva», fermi restando i periodi  minimi  di  utilizzo  del  legno
previsti dal presente articolo. 
    5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione
in contenitori di legno, come  previsto  nel  presente  articolo,  ed
affinamento in  bottiglia  devono  essere  documentate  con  relative
annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione  anche
per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 
    Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da  usarsi  per
colmature. 
    5.8 E' consentito a  scopo  migliorativo,  l'aggiunta  di  annate
diverse di vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla  denominazione  di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. 
    5.9  E'  consentito,  previa  comunicazione  alle  strutture   di
controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro
il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla  vendemmia,  che
il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Vino   Nobile   di   Montepulciano»   sia
riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di
Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.  Tuttavia  qualora
partite della denominazione di origine controllata e garantita  «Vino
Nobile di  Montepulciano»  vengano  cedute  dal  produttore  dopo  il
termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta  in
modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche. 
    5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono  essere  effettuate
all'interno della zona di vinificazione. 
    Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo  nella  predetta  zona  geografica
affinche' le caratteristiche  particolati  del  vino  possano  essere
preservate cosi' come la garanzia  dell'origine.  Le  caratteristiche
particolari conferiscono una elevata qualita' e reputazione  al  vino
presso i consumatori internazionali ed hanno prodotto una immagine di
primo piano in Italia e nel Mondo. Tale  qualita'  e  caratteristiche
particolari risultano dalla combinazione di fattori naturali ed umani
e  sono  connesse  alla  zona  geografica  d'origine  e  per   essere
conservate richiedono vigilanza e sforzi.  Risulta  pertanto  che  il
rischio per la qualita' del  vino  offerto  al  consumo  e'  maggiore
quando il vino e' trasportato ed imbottigliato al di fuori della zona
di produzione che non nel caso in cui esso sia stato  trasportato  ed
imbottigliato all'interno della zona di produzione. 
    Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano prevede  dal  26
luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in  modo  che  le
operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel  rispetto  delle
condizioni  ottimali  di  produzione  dalle  imprese  che  hanno  una
esperienza   specifica   ed   una   conoscenza   approfondita   delle
caratteristiche specifiche  del  vino.  Anche  i  controlli  sono  di
conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia  della
natura, identita', qualita', composizione e dell'origine del vino. 
    Conformemente  al  medesimo  art.  8  del  regolamento  (CE)   n.
607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei  soggetti  che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area  di  vinificazione,  e'   tuttavia   consentito,   per   la
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di
Montepulciano»  non  avente  diritto  alla  menzione  «riserva»,   su
richiesta da  effettuarsi  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, l'imbottigliamento del vino  a  denominazione
di origine controllata e garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»
nell'intero  territorio  della  Regione  Toscana  alle  cantine   che
imbottigliano il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  da  almeno   tre   anni
precedenti all'entrata in vigore del disciplinare  di  produzione  di
cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999. 
    5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino
sfuso  destinato  alla  D.O.C.G.   Vino   Nobile   di   Montepulciano
all'interno  della  zona  di  produzione,  nonche'  i  soggetti   che
trasferiscono il vino D.O.C.G. Vino Nobile  di  Montepulciano  al  di
fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di  cui  al
comma  precedente,  devono  darne  comunicazione   all'Organismo   di
controllo  incaricato  almeno   2   giorni   lavorativi   prima   del
trasferimento   stesso.   Tali   partite   di   vino,   oggetto    di
commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono  rispondere
alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.