(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                             Recipienti 
 
    8.1 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino  Nobile  di  Montepulciano»  deve  essere  messo   in   consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro di  capacita'  non  superiore  a
litri 5. 
    Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e
chiuse con tappo di sughero raso bocca. 
    8.2 Sono  vietati  il  confezionamento  e  l'abbigliamento  delle
bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.