(Allegato A-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. La  denominazione  di  origine  controllata  «Vin  Santo  di
Montepulciano»  e  le  sue  specificazioni  «Riserva»  e  «Occhio  di
pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle  uve  provenienti  dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
varietale. 
    «Vin  Santo  di  Montepulciano»,  «Vin  Santo  di  Montepulciano»
Riserva: 
      Malvasia   bianca,   Grechetto   bianco    (localmente    detto
Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%. 
    Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per
un massimo del 30% idonei alla coltivazione  nella  Regione  Toscana.
Sono esclusi i vitigni aromatici. 
    «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: 
      Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo
50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana  da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. 
    2.2. I vitigni idonei alla coltivazione  nella  Regione  Toscana,
come sopra richiamato, sono quelli iscritti  nel  registro  nazionale
delle varieta'  di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con  decreto
ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
242 del  14  ottobre  2004,  e  successivi  aggiornamenti,  riportati
nell'allegato 1 del presente disciplinare.