Art. 2.
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di
Montepulciano» e le sue specificazioni «Riserva» e «Occhio di
pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
varietale.
«Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano»
Riserva:
Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto
Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per
un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
Sono esclusi i vitigni aromatici.
«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo
50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
2.2. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana,
come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto
ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati
nell'allegato 1 del presente disciplinare.