Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:
parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria
Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano
fino a raggiungere la suddetta ferrovia a Nord della stazione
ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta
linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del
Comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea
che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la
strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso
orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada
Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con
la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino
all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso
Ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che
segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.