Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
per il Vin Santo Occhio di pernice non deve superare 8 t/ha.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il
Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non
deve superare 10 t/ha.
4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4.3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al
vino derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
4.4. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo unicamente i terreni collinari di giacitura e
orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine
non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m.
4.5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.6. I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del
disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la
densita' d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro.
4.7. E' vietata ogni pratica di forzatura.