Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di pernice non deve superare 8 t/ha. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare 10 t/ha. 4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4.3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.4. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m. 4.5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 4.6. I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la densita' d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro. 4.7. E' vietata ogni pratica di forzatura.