(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1. La resa massima di uva per ettaro in  coltura  specializzata
per il Vin Santo Occhio di pernice non deve superare 8 t/ha. 
    La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il
Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano  Riserva  non
deve superare 10 t/ha. 
    4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati  nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del  20%
i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
    4.3.  Per  i  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  le   condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla  produzione  dei
vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere  quelle  tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve,  al  mosto  ed  al
vino derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    4.4. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo unicamente i terreni collinari di giacitura e
orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati  ad  una  altitudine
non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m. 
    4.5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
    4.6.  I  vigneti  impiantati  dopo  l'entrata   in   vigore   del
disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere  la
densita' d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro. 
    4.7. E' vietata ogni pratica di forzatura.