Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione di conservazione e di
invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all' art. 1, devono
essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del
Comune di Montepulciano. Sono tuttavia consentite su autorizzazione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del
Consorzio di tutela del vino Nobile di Montepulciano l'appassimento
delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di
produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1°
luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimita' del confine
comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m.
3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale
proviene l'uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21
ottobre 1996, allo schedario vitivinicolo.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in
Provincia di Siena.
Tale obbligo e' previsto fin dal riconoscimento del vino a DOC
Vin Santo di Montepulciano, avvenuto il 21 ottobre 1996 e,
conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/09, e' finalizzato
a preservare le condizioni ottimali di produzione e le specifiche
conoscenze culturali che su questo particolare prodotto possono
essere circoscritte all'ambito provinciale.
5.2. La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del
periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva
fresca.
5.3. Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di
Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare
il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:
le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita
e messe ad appassire in locali idonei;
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il
loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno
il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c, e almeno il 33% per
il «Vin Santo di Montepulciano» doc Riserva e Occhio di pernice;
l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno
di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 1° gennaio
dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e
«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in
recipienti in legno di capacita' non superiore a 300 litri per il
«Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacita' non superiore
a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva; in caratelli
di capacita' non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di
Montepulciano» Occhio di pernice;
il periodo di invecchiamento minimo in legno dovra' essere di
anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin
Santo di Montepulciano» Riserva, anni sei per il «Vin Santo di
Montepulciano» Occhio di pernice.