Art. 6. Caratteristiche al consumo 6.1. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche. «Vin Santo di Montepulciano»: colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui almeno 2,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; «Vin Santo di Montepulciano» Riserva: colore: dal giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui minimo 3,50% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta' e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui minimo 4,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' totale minimo: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra' avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.