Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di
Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche.
«Vin Santo di Montepulciano»:
colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui
almeno 2,00% vol. da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;
«Vin Santo di Montepulciano» Riserva:
colore: dal giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso in
relazione alla sua concentrazione zuccherina;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui
minimo 3,50% vol. da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;
«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:
colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si
fa marrone con l'eta' e consistenza in relazione alla sua
concentrazione zuccherina;
odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e
altre sfumature;
sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui
minimo 4,00% vol. da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidita' totale minimo: 4,5 g/l;
acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.
Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra'
avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.