(Allegato A-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    6.1. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo  di
Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono  rispondere
alle seguenti caratteristiche. 
    «Vin Santo di Montepulciano»: 
      colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; 
      odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; 
      sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui
almeno 2,00% vol. da svolgere; 
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; 
    «Vin Santo di Montepulciano» Riserva: 
      colore: dal giallo dorato all'ambrato piu' o  meno  intenso  in
relazione alla sua concentrazione zuccherina; 
      odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; 
      sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui
minimo 3,50% vol. da svolgere; 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; 
    «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: 
      colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si
fa  marrone  con  l'eta'  e  consistenza  in   relazione   alla   sua
concentrazione zuccherina; 
      odore: profumo intenso, ricco, complesso, di  frutta  matura  e
altre sfumature; 
      sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui
minimo 4,00% vol. da svolgere; 
      estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; 
      acidita' totale minimo: 4,5 g/l; 
      acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. 
    Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie,  dovra'
avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.