(Allegato A-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                    Etichettatura, designazione, 
                   presentazione e confezionamento 
 
    7.1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art.  2
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli   aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e  similari.  E'  consentito
tuttavia l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    7.2. E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana».  Nell'etichettatura  della  denominazione  «Vin  Santo  di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente  la  seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata: 
      Vin Santo di Montepulciano; 
      denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); 
      Toscana. 
    Il termine «Toscana» deve  figurare  in  caratteri  dello  stesso
tipo,  stile,  spaziatura,  tonalita'  ed  intensita'  colorimetrica,
rispetto  a  quelli  utilizzati  per  la  scritta   «Vin   Santo   di
Montepulciano». 
    Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per  la  scritta
«Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per  tutta  la
sequenza di indicazioni elencate al  primo  paragrafo,  nonche'  deve
figurare in caratteri di altezza  non  superiore  rispetto  a  quella
utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel  caso  in
cui i termini che compongono il nome  «Vin  Santo  di  Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del  termine  «Toscana»  non  deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano». 
    Tuttavia,  l'obbligo  di  cui  al  presente  comma  fa  salvo  lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana»,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      le etichette in questione  devono  essere  riferite  alle  sole
produzioni derivanti dalle vendemmie 2017 e precedenti  per  il  «Vin
Santo di Montepulciano», dalla vendemmia 2015  e  precedenti  per  il
«Vin Santo  di  Montepulciano»  Riserva  e  dalla  vendemmia  2014  e
precedenti per il «Vin Santo di  Montepulciano»  Occhio  di  pernice,
nonche' essere detenute negli stabilimenti  delle  ditte  interessate
antecedentemente alla data del 30 giugno 2020; 
      le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022. 
    7.3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di
Montepulciano» deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in
bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non  superiore  a
0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca. 
    7.4. Nell'etichettatura  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria.