Art. 7.
Etichettatura, designazione,
presentazione e confezionamento
7.1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito
tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.2. E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vin Santo di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Vin Santo di Montepulciano;
denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di
Montepulciano».
Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la
sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve
figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel caso in
cui i termini che compongono il nome «Vin Santo di Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».
Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel
rispetto delle seguenti condizioni:
le etichette in questione devono essere riferite alle sole
produzioni derivanti dalle vendemmie 2017 e precedenti per il «Vin
Santo di Montepulciano», dalla vendemmia 2015 e precedenti per il
«Vin Santo di Montepulciano» Riserva e dalla vendemmia 2014 e
precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice,
nonche' essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate
antecedentemente alla data del 30 giugno 2020;
le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022.
7.3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di
Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non superiore a
0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.
7.4. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine
controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria.