Art. 7. Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento 7.1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2. E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vin Santo di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: Vin Santo di Montepulciano; denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Vin Santo di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano». Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni: le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2017 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano», dalla vendemmia 2015 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e dalla vendemmia 2014 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, nonche' essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020; le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022. 7.3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca. 7.4. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.