(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per l'individuazione, dal  punto  di  vista  strutturale,
  degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del  decreto  del
  Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle varianti  di
  carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di
  cui all'art. 93 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
  380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020. 
 
Premesse. 
    Come e' noto, il decreto del Presidente della Repubblica  n.  380
del  6  giugno  2001,  recante  «Testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   edilizia»    nasceva
dall'esigenza  di   riordinare   -   senza   introdurre   innovazioni
significative - la complessa normativa  edilizia,  caratterizzata  da
una serie di iniziative legislative e  regolamentari  che  nel  corso
degli anni si erano  sommate,  spesso  in  modo  caotico,  senza  una
coerenza  logica  e  sistematica.  Tuttavia,  anche  il  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nato per dare un filo logico
alla struttura legislativa e regolamentare del  settore,  non  sembra
essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere  stato  oggetto,
nel corso di questi ultimi quindici anni, di decine di  modifiche  le
quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto piu'  difficile
l'applicazione. 
    Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una  ristrutturazione
organica  dell'intera  disciplina  delle  costruzioni  che  individui
chiaramente i  principi  fondamentali,  riorganizzi  le  procedure  e
definisca con altrettanta  chiarezza  i  confini  della  legislazione
regionale concorrente. 
    Nelle more  della  suddetta  riorganizzazione,  con  il  medesimo
intento di snellimento del quadro  normativo  delle  costruzioni,  il
legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile  2019,
cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n.  55  del  14
giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa  modifica
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001,
aggiungendo l'art. 94-bis. 
    Il medesimo art. 94-bis e' stato poi modificato, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156, nella formulazione attuale che recita: 
      «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
        a)  interventi  "rilevanti"  nei  riguardi   della   pubblica
incolumita': 
          1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori  di  ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 
          2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni  e  verifiche  situate  nelle
localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3
e 4); 
          3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di
protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un loro eventuale collasso,  situate  nelle  localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4). 
        b)  interventi  di  "minore  rilevanza"  nei  riguardi  della
pubblica incolumita': 
          1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20  g),
e zona 3; 
          2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti, compresi gli edifici e le opere  infrastrutturali  di  cui
alla lettera a), numero 3); 
          3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2); 
          3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti  alla  classe  di
costruzioni con  presenza  solo  occasionale  di  persone  e  edifici
agricoli di cui  al  punto  2.4.2  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; 
        c)  interventi  "privi  di  rilevanza"  nei  riguardi   della
pubblica incolumita': 
          1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica
incolumita'. 
      2. Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93. Nelle more dell'emanazione  delle  linee  guida,  le
regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni
riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b)
e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
      3.   Fermo   restando   l'obbligo   del   titolo    abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori  relativi  ad
interventi  "rilevanti",  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza
preventiva autorizzazione  scritta  del  competente  ufficio  tecnico
della regione, in conformita' all'art. 94. 
      4.   Fermo   restando   l'obbligo   del   titolo    abilitativo
all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto  all'art.  94,
comma 1, le disposizioni di cui al  comma  3  non  si  applicano  per
lavori relativi ad interventi  di  "minore  rilevanza"  o  "privi  di
rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 
      5. Per gli stessi interventi, non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
      6. Restano ferme le procedure di cui agli  articoli  65  e  67,
comma 1, del presente testo unico.» 
    La suddivisione degli interventi edilizi in tre  macro-categorie,
interventi  «rilevanti»  nei  riguardi  della  pubblica  incolumita',
interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi  di  rilevanza»,
ha l'intento di consentire una piu' razionale e graduale applicazione
delle procedure tecnico-amministrative, sulla  base,  appunto,  della
maggiore o minore «rilevanza» dell'intervento. Per  rendere  concreta
l'applicazione di tale principio, e' tuttavia necessaria  una  chiara
identificazione delle  caratteristiche  sulla  base  delle  quali  un
intervento puo' essere collocato in una delle macro-categorie. 
    Pertanto,  nel  rispetto  delle  regole   che   disciplinano   la
legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma
2 del citato art. 94-bis, ha il  compito  di  fornire  i  criteri  di
carattere generale sulla  base  dei  quali  ciascuna  regione  potra'
redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di
interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi
validi sull'intero  territorio  nazionale,  pur  nel  rispetto  delle
peculiarita'  e  delle  specificita'  che  caratterizzano  ogni  area
regionale. 
    E'  opportuno  infine  sottolineare,  in  questa  sede,  come  il
legislatore, nella citata legge di conversione n. 55  del  14  giugno
2019,  con  particolare  riferimento  all'art.  65  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   380/2001,   abbia   piu'   volte
sottolineato che il deposito al  SUE,  sia  del  progetto  sia  della
relazione a  strutture  ultimate,  debba  avvenire  tramite  pec;  si
ritiene al  riguardo  di  poter  desumere  che,  nell'ottica  di  una
generale  semplificazione  delle  procedure,  come  attestazione   di
avvenuto deposito possa intendersi valida anche  la  semplice  stampa
della   certificazione   dell'avvenuto   ricevimento    della    pec,
evidentemente sotto la responsabilita' del soggetto che ha effettuato
il deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza  della
documentazione. In tale ottica  le  regioni  potrebbero  quindi,  nel
provvedimento  di  recepimento  delle  disposizioni  della  legge  n.
55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora
ad  un  successivo   esame   della   documentazione   depositata   si
riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura  di  controllo
sull'opera in questione, ancorche' iniziata. 
Tipologie di interventi. 
a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita'. 
    La  macro-categoria  a),  in  termini  di   carattere   generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche
strutturali,  dimensioni,  forma  e  materiali   impiegati,   possono
comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica
incolumita' e per l'assetto del territorio. Si  tratta  in  sostanza,
come si vedra' nel  seguito  -  dove  verra'  trattata  ogni  singola
categoria prevista per questo punto a) - di opere  o  interventi  che
richiedono la corretta applicazione  dei  principi  che  regolano  la
scienza e la tecnica delle costruzioni,  dei  criteri  posti  a  base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e  dei  piu'
aggiornati  software  di  calcolo;  presupposti  necessari   per   la
progettazione di  opere  le  quali,  si  ribadisce,  pur  nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in  generale  per
tutte le  costruzioni,  devono  fornire  piu'  solide  e  attendibili
garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per questo  motivo,
peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti  a
piu' accurati controlli. 
1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di  costruzioni
esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona  1)  e  a
media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g). 
    Sono compresi in questa categoria, gli interventi di  adeguamento
o  miglioramento  sismico  di  costruzioni  esistenti,  in  tutte  le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in  caso
di sisma,  valori  dell'accelerazione  massima  su  suolo  rigido  ag
(espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g.  Il  motivo  per
cui i predetti interventi sono stati inseriti  nella  macro-categoria
a), e' da ricercarsi nella  particolare  complessita'  insita  in  un
progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di  una
costruzione esistente, quando i predetti interventi  siano  necessari
per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per usufruire
delle agevolazioni previste dalla legge  di  stabilita'  11  dicembre
2016, n. 232 , art. 1, comma 2-septies, cosiddetto  «sismabonus».  In
questi  casi  infatti  la  progettazione  dell'intervento  non   puo'
prescindere da  una  approfondita  conoscenza  delle  caratteristiche
strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali  criticita',  da
un'accurata conoscenza della  modellazione  di  calcolo  nonche'  dei
materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. 
    Appare  opportuno  precisare,  in  questa  sede,  che  il  valore
dell'accelerazione massima da considerare ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni tecnico-amministrative di  cui  all'art.  3  della
legge n. 55 del 14 giugno 2019, e' il  valore  dell'accelerazione  su
suolo rigido con superficie  topografica  orizzontale  come  definito
dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un  sisma  con  tempo  di
ritorno di 475 anni. 
2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o  che
per la loro  particolare  complessita'  strutturale  richiedano  piu'
articolate calcolazioni e verifiche. 
    Per comprendere  appieno  i  criteri  di  appartenenza  a  questa
categoria di opere,  e'  bene  precisare,  preliminarmente,  cosa  si
intende per «usuali tipologie», quelle cioe' che  si  ritrovano,  nel
seguito, nella categoria b), n. 3). Ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate
usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i
sistemi costruttivi disciplinati dalle norme  tecniche;  un  elemento
discriminante ai fini dell'attribuzione di  un  intervento  a  questa
categoria a), n. 2) non puo' essere quindi  il  materiale  impiegato,
anche se  diverso  dal  calcestruzzo  armato  o  acciaio  o  muratura
tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo
fibrorinforzato o altri materiali  compositi;  anche  le  dimensioni,
magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per  se'  un
elemento  discriminante,  atteso  che  una  costruzione  di  notevoli
dimensioni  puo'  essere  molto   semplice   nella   sua   concezione
strutturale, mentre costruzioni anche di modesta  entita'  potrebbero
essere caratterizzate da una  eccezionale  complessita'  strutturale,
tale da richiedere una particolare modellazione  di  calcolo  ed  una
particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda,
per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello,
concepito in modo tale da rispondere positivamente ad  una  eventuale
azione sismica  mediante  l'impiego  di  una  serie  di  accorgimenti
strutturali quali l'utilizzo  di  dissipatori  o  isolatori  sismici,
l'assunzione di fattori di  struttura  qo  molto  elevati  o  che  si
discostino sensibilmente da quelli  suggeriti  dalle  norme  tecniche
nella tabella  7.3.II,  la  previsione  di  una  massa  accordata  in
sommita', etc.). 
    In definitiva, l'elemento discriminante che puo' far  appartenere
una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per  la
pubblica incolumita' e' da ricercarsi nella particolare e non  usuale
concezione strutturale. 
    Per citare degli esempi, in  una  elencazione  assolutamente  non
esaustiva  ma  solo  indicativa,   si   puo'   pensare   ad   edifici
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a  serbatoi  e  silos,  a
complesse strutture idrauliche o marittime, a  particolari  strutture
strallate che non siano i  ponti  (questi  ultimi  rientrano  infatti
nella successiva categoria  a),  n.  3),  a  costruzioni  industriali
caratterizzate  dalla  presenza  di  grandi  macchine  che   inducono
rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori
sismici o  dissipatori,  a  opere  geotecniche  di  contenimento  del
terreno complesse e di altezza significativa. 
3 - Interventi relativi ad edifici di  interesse  strategico  e  alle
opere  infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli  eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle  opere  infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un
loro eventuale collasso. 
    Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni
e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti,  situati
nelle localita' sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV  di
cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle  zone  ad  alta
sismicita' (zona 1) e  media  sismicita'  (zona  2),  escluse  quindi
quelle  a  bassa  sismicita'  (zone  3  e  4).  Ai  soli  fini  della
individuazione delle tipologie, possono costituire utile  riferimento
gli elenchi A e B di cui all'allegato 1 al decreto  del  Dipartimento
della  Protezione  civile  21  ottobre  2003,  sia  che  trattasi  di
interventi a competenza statale che non. 
    Le regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi  gia'
adottati, coerentemente con le presenti linee guida. 
b) Interventi di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della  pubblica
incolumita'. 
    La  macro-categoria  b),  in  termini  di   carattere   generale,
comprende  quelle  categorie  di  interventi  caratterizzati  da  una
concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie
previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di  settore,  che
richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta
di opere  e  interventi  per  le  quali,  nell'ambito  dell'approccio
probabilistico  alla  sicurezza  valido  in  generale  per  tutte  le
costruzioni, e'  plausibile  attendersi  sufficienti  garanzie  sulla
corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non  soggetti
ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire  controlli
anche con modalita' a campione. 
1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico  di  costruzioni
esistenti nelle  localita'  sismiche  a  media  sismicita'  (zona  2,
limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3. 
    Sono compresi in questa categoria, gli interventi di  adeguamento
o  miglioramento  sismico  di  costruzioni  esistenti,  in  tutte  le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in  caso
di sisma,  valori  dell'accelerazione  massima  su  suolo  rigido  ag
(espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20  g.  Essendo
collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la
progettazione dei predetti interventi,  pur  richiedendo  sempre  una
precisa  diagnosi  delle   eventuali   criticita',   raggiunge   piu'
facilmente le finalita' di miglioramento o adeguamento, con soluzioni
e tecnologie ben  conosciute.  Per  tale  motivo,  in  sostanza,  gli
interventi di adeguamento  o  miglioramento  sismico  di  costruzioni
esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20  g
e, ovviamente, nelle  zone  3  (bassa  sismicita')  e  4  (bassissima
sismicita'), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica. 
2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti. 
    Come e' noto, il capitolo 8 delle  norme  tecniche,  al  §  8.4.1
prevede  la  fattispecie  «Riparazione  o  intervento   locale».   Le
caratteristiche di tale tipo di intervento sono  ampiamente  definite
dallo stesso § 8.4.1 delle norme  tecniche  e  dal  corrispondente  §
C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7, ai quali si rimanda. 
3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui  alla
lettera a), n. 2). 
    Richiamando quanto gia' espresso nell'ambito della categoria  a),
n. 2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove  costruzioni
«usuali»,  realizzate  con  i  materiali  ed  i  sistemi  costruttivi
disciplinati   dalle   norme   tecniche,   indipendentemente    dalle
dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte  le  costruzioni  che  non
rientrano nella  categoria  a),  n.  2),  in  quanto  possono  essere
progettate con una buona conoscenza  dei  principi  che  regolano  la
scienza e la tecnica delle costruzioni,  dei  criteri  posti  a  base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni
software di calcolo. 
    Per citare degli esempi, si puo' pensare alle opere  appartenenti
alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in  elevazione,
oppure  edifici  non  regolari  in  pianta  e/o  in   elevazione   ma
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive  di  particolari
complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali. 
3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni  con
presenza solo occasionale di persone e edifici  agricoli  di  cui  al
punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018. 
    Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, si  tratta  in  generale  di
usuali  costruzioni  realizzate  con  i  materiali   ed   i   sistemi
costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per
la loro  specifica  funzione,  dalla  presenza  solo  occasionale  di
persone  al  loro  interno  o  nelle  immediate  vicinanze;   si   fa
riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attivita'  agricola
quali magazzini  o  silos,  a  costruzioni  destinate  ad  accogliere
impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente  per  la
manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di  manovre  che  si
svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento  ai  contenuti  del  §
2.4.2 delle norme tecniche possono rientrare nella categoria  b),  n.
3-bis), le opere appartenenti alla classe d'uso I. 
    Sono in sostanza strutture per le quali -  pur  essendo  comunque
necessari un titolo abilitativo, un  progetto  redatto  nel  rispetto
delle  norme  tecniche  ed  una  esecuzione  a  norma  -  nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la  presenza  saltuaria
delle persone al loro interno  o  nelle  immediate  vicinanze,  rende
possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di
controllo. 
c) Interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi  della  pubblica
incolumita'. 
    La  macro-categoria  c),  in  termini  di   carattere   generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali per  caratteristiche
strutturali,   dimensioni,   forma   e   materiali   impiegati,   non
costituiscono pericolo sotto il profilo della  pubblica  incolumita',
fermo  restando  il  rispetto   delle   disposizioni   che   regolano
l'urbanistica e l'assetto del territorio. 
1)  Interventi  che,  per  loro  caratteristiche  intrinseche  e  per
destinazione  d'uso,  non  costituiscono  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'. 
    Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che
per  destinazione  d'uso,  caratteristiche  strutturali,  dimensioni,
forma  e  materiali  impiegati  non  costituiscono  pericolo  per  la
pubblica incolumita', e che pertanto possono  essere  realizzate  con
preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalita'  e
contenuti  disciplinati  dalle  regioni,  eventualmente  semplificati
rispetto alle  disposizioni  di  cui  all'art.  93  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, fermo restando il  rispetto  delle  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte  le  normative  di  settore
aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'   edilizia   (in
particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative   all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal   rischio
idrogeologico, delle  disposizioni  contenute  nel  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004). 
    In   sintesi   sono   da    ritenersi    privi    di    rilevanza
urbanistico-edilizia le opere,  gli  interventi  e  i  manufatti  non
incidenti  in  modo  significativo  o  permanente  sull'assetto   del
territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale  o  per  i  loro
oggettivi caratteri di facile amovibilita', oppure in  ragione  della
temporaneita' dell'installazione, oppure perche' presentano parametri
geometrici,  strutturali,  dimensionali,  di  peso  o   di   utilizzo
limitati. 
    Quindi, sono considerati interventi  privi  di  rilevanza  quelli
relativi agli elementi che non  presentano  rigidezza,  resistenza  e
massa tali da risultare significativi ai  fini  della  sicurezza  e/o
dell'incolumita' delle persone. 
Varianti di carattere non sostanziali. 
    Si premette che l'art. 93 - Denuncia dei lavori  e  presentazione
dei progetti di costruzioni  in  zone  sismiche  -  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1 recita: 
      «1. Nelle zone sismiche di cui all'art.  83,  chiunque  intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede   a
trasmetterne copia  al  competente  ufficio  tecnico  della  regione,
indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la   residenza   del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.». 
    La disposizione suddetta esprime  un  principio  fondamentale  in
base al quale, nelle zone sismiche di cui all'art.  83  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda
procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo  sportello
unico, preposto al controllo ed  alla  vigilanza  sull'assetto  e  la
sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede  poi  a  trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico  della  regione.  Cio'  comporta,
evidentemente che,  ultimate  tutte  le  procedure  previste  per  la
categoria di intervento, una volta iniziati i lavori  si  debba  dare
preavviso  scritto  allo  sportello  unico   anche   delle   varianti
sostanziali che si intende apportare all'intervento. 
    Nello spirito di snellimento  delle  procedure  che  caratterizza
l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente  esonerate
dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art.  93,  tutte
quelle varianti che si possono definire non sostanziali. 
    Per definire i criteri in base ai  quali  una  variante  si  puo'
definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un  intervento
e' sempre soggetto al rispetto di precise  disposizioni  di  legge  e
regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici  ed
architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza.  Fermi  restando
gli aspetti urbanistici-architettonici,  restando  nell'ambito  della
sicurezza  delle  costruzioni  e   quindi   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001,  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume
particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai
quali una variante si puo' definire non sostanziale. A tale scopo  si
puo'  fare  riferimento  ai  medesimi  criteri  che  distinguono   le
riparazioni o  interventi  locali  dal  miglioramento  o  adeguamento
sismico. 
    In  definitiva,  sulla  base  delle  caratteristiche  strutturali
dell'intervento, una variante si puo'  definire  non  sostanziale  se
interviene  solo  su  singole  parti  o  elementi  dell'opera,  senza
produrre  concrete  modifiche  sui  parametri  che   determinano   il
comportamento statico o dinamico della struttura nel  suo  complesso,
quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR
, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. 
    Le regioni possono individuare  eventuali  ulteriori  ipotesi  di
varianti non sostanziali, conformemente al principio generale  appena
esposto. 
    Rientrano,  inoltre,  tra  le   varianti   non   sostanziali   le
realizzazioni in corso d'opera di interventi privi  di  rilevanza  di
cui alla categoria c), n. 1).