(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                       Origine del prodotto 2 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di controllo, dei produttori e dei  confezionatori  e'  garantita  la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della filiera
di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al  controllo  da
parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare e dal relativo piano di controllo.