(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C  (nn)»)  dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle
more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di
un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni
riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni
della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione
in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale
di tali documenti. 
 
Farmaco di nuova registrazione. 
    NUSTENDI. 
    Codice ATC - principio attivo: acido bempedoico/ezetimibe. 
    Titolare: Daiichi Sanchyo Europe GmbH. 
    Codice procedura EMEA/H/C/004959/0000. 
    G.U.U.E. 24 aprile 2020. 
    -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
Indicazioni terapeutiche. 
    «Nustendi» e' indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia
primaria (familiare  eterozigote  e  non  familiare)  o  dislipidemia
mista, in aggiunta alla dieta: 
      in combinazione con una statina nei pazienti non  in  grado  di
raggiungere  gli  obiettivi  di  colesterolo-lipoproteina   a   bassa
densita' (Low density lipoprotein-Cholesterol,  LDL-C)  con  la  dose
massima tollerata di una statina oltre a ezetimibe (vedere  paragrafi
4.2, 4.3 e 4.4); 
      in monoterapia in pazienti  intolleranti  alle  statine  o  nei
quali ne e'  controindicato  l'uso,  e  che  non  sono  in  grado  di
raggiungere gli obiettivi di LDL-C solo con ezetimibe; 
      nei pazienti gia' in trattamento con  l'associazione  di  acido
bempedoico ed ezetimibe sotto forma di compresse distinte con o senza
statina. 
Modo di somministrazione. 
    Ogni compressa rivestita con film deve  essere  assunta  per  via
orale con o senza cibo e deve essere deglutita intera. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/20/1424/001 - A.I.C. n. 048668014/E in base 32:  1GF7CG  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 10 compresse; 
      EU/1/20/1424/002 - A.I.C. n. 048668026/E in base 32:  1GF7CU  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 28 compresse; 
      EU/1/20/1424/003 - A.I.C. n. 048668038/E in base 32:  1GF7D6  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 30 compresse; 
      EU/1/20/1424/004 - A.I.C. n. 048668040/E in base 32:  1GF7D8  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 90 compresse; 
      EU/1/20/1424/005 - A.I.C. n. 048668053/E in base 32:  1GF7DP  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 98 compresse; 
      EU/1/20/1424/006 - A.I.C. n. 048668065/E in base 32:  1GF7F1  -
180 mg/10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(PVC/ACLAR/Alluminio) - 100 compresse. 
Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in
  commercio. 
    Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i
requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono
definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea
(elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva
2001/83/CE  e  successive  modifiche,   pubblicato   sul   sito   web
dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi
successivi all'autorizzazione. 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
  del medicinale. 
    Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le
attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel
RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento
approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Regime di fornitura: 
      medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -
cardiologo, endocrinologo, internista (RRL) fino a 90 compresse; 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o  di  specialisti  -  cardiologo,  endocrinologo,
internista (RNRL) per le confezioni da 98 e da 100 compresse.