(Allegato)
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della  indicazione
  geografica protetta «Finocchiona» ai sensi dell'art. 53,  paragrafo
  4  del  reg.  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio. 
 
    Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione   geografica
protetta «Finocchiona»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11  dicembre  2013
e' cosi' modificato: 
      l'art. 5.4 e' cosi' integrato: 
        «Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento,
il porzionamento in tranci e il confezionamento della Finocchiona, al
di  fuori  della  zona  di  produzione  indicata  all'art.  3,   sono
consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita
diretta e per la vendita a  distanza  elaborato  nello  stesso  punto
vendita o negli stabili utilizzati dagli  stessi  punti  vendita  per
svolgere tali operazioni.» 
    La presente modifica  sara'  in  vigore  fino  alla  vigenza  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  31  gennaio  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2020 - Serie generale - n. 26,  e  successive  integrazioni,
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza  del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili.