(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve  essere   monitorata,
documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di
controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali   avviene   la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonche'  attraverso
una  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle
quantita' prodotte, e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.
Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.