(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
                           Responsabilita' 
 
    10.1.   Qualora   l'amministrazione   sia    stata    considerata
responsabile  di  un  incidente  da  un  organo  giurisdizionale  con
sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione  di
una controversia con conseguente obbligo  di  indennizzare  le  parti
lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte
di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale  in  questione,
che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero  da  una
colpa grave, ovvero  da  un  atto  o  da  un'omissione  negligente  o
imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del  suo  personale,  dei
suoi  agenti  o  di  chiunque  agisca  in  nome  di  tale  organismo,
l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV  GL  AS
nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le  perdite,
i danni materiali, le lesioni  personali  o  la  morte  siano  dovuti
all'organismo medesimo. 
    10.2. Il DNV GL AS si impegna a stipulare, entro  trenta  giorni,
una polizza assicurativa,  a  garanzia  dei  rischi  derivanti  dalla
responsabilita' di cui al comma 10.1., e a mantenerla in  vigore  per
l'intera    durata    del    presente    accordo.    Su     richiesta
dell'amministrazione, il DNV GL AS produce copia del  certificato  di
assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.