(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                         Durata, emendamenti 
                      e cessazione dell'accordo 
 
    12.1. Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione
di cui all'art.  8  della  direttiva  n.  2009/15/CE,  come  recepito
dall'art. 11 del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  il
presente accordo ha durata di cinque anni, a partire  dalla  data  di
stipula dell'accordo stesso. L'amministrazione si riserva di valutare
se confermare  o  meno  la  delega  al  DNV  GL  AS  dei  servizi  di
certificazione  statutaria  di  cui  all'appendice  1  del   presente
accordo, in base alle esigenze della propria flotta. 
    12.2. Ciascuna delle parti  puo'  recedere  dall'accordo  dandone
preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 
    12.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6.,  dalla  data  di
decorrenza dell'accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
    12.4. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del DNV
GL  AS,  da  presentare  almeno  sei  mesi   prima   della   scadenza
dell'accordo vigente.