(Accordo-Appendice 2)
                             Appendice 2 
 
                All'accordo per la delega dei servizi 
                    di certificazione statutaria 
                  per le navi registrate in Italia 
                                 tra 
                  il Ministero delle infrastrutture 
                          e dei trasporti, 
                     il Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                      della Repubblica italiana 
                                 ed 
                            il DNV GL AS 
 
1. Obblighi  di  informazione  e  rapporti  del   DNV   GL   AS   con
  l'amministrazione. 
 
    1.1. Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS
per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di
certificazione statutaria di cui all'appendice 1 dell'accordo, sono i
seguenti: 
      1.1.1.   Trasmettere   all'amministrazione,    con    frequenza
semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato  secondo  quanto
previsto dall'appendice 1  e,  in  caso  di  ispezione  iniziale,  il
rapporto di ispezione (art. 10,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.2. Fornire  trimestralmente  all'amministrazione  tutte  le
informazioni  relative  alle  assegnazioni,  ai  trasferimenti,  alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte da DNV  GL
AS (art. 10, comma 1, lettera b) del decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104); 
      1.1.3. Informare semestralmente l'amministrazione su deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.4. Fornire  semestralmente  all'amministrazione  un  elenco
recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art.
10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.
104); 
      1.1.5. Garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti inclusi i  rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera  e)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.6. Fornire all'amministrazione, entro novanta giorni  dalla
stipula del presente accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle  tabelle
ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al  presente  accordo,
ove gli strumenti applicabili ne prevedano  l'approvazione  da  parte
dell'amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
      1.1.7. Pubblicare  sul  proprio  sito  web  tutte  le  seguenti
informazioni sulle visite scadute, o  sui  ritardi  nell'applicazione
delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle  condizioni
operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle
navi della propria classe, indipendentemente dalla  bandiera  battuta
dalle navi; tali  informazioni  debbono  comprendere  le  motivazioni
delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi
telefono e fax se disponibili (art.  10,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.8.  Fornire  all'amministrazione  tutte  le   norme   e   i
regolamenti  applicabili   alle   navi,   provvedendo   ai   relativi
aggiornamenti (art. 10,  comma  1,  lettere  h)  ed  l)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.9.  Fornire  semestralmente  all'amministrazione   l'elenco
degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di  certificazione
statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del
DNV GL AS (art. 10, comma 1, lettera i) del  decreto  legislativo  14
giugno 2011, n. 104); 
      1.1.10. Fornire eventuali ulteriori  informazioni  ove  in  tal
senso concordato tra il DNV GL AS e  l'amministrazione  con  semplice
scambio  di  corrispondenza  dell'amministrazione   stessa   con   la
rappresentanza in Italia dell'organismo (art. 10, comma 1, lettera l)
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.11. Fornire  all'amministrazione  l'elenco  dei  modelli  e
delle  check  list  relativamente  ai   servizi   di   certificazione
statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art.  10,
comma 1, lett. l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.12. Il DNV GL AS si impegna ad  istituire  un  collegamento
telematico  attivo  h  24  con   l'amministrazione,   per   garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita'  svolta  in  favore
dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere  messa  in
condizione  di  poter  effettuare  ricerche  statistiche  in  base  a
parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo. 
    1.2. Il DNV GL AS adempie,  nei  confronti  dell'amministrazione,
agli obblighi previsti al precedente punto 1.1. secondo la  specifica
procedura  predisposta  dall'organismo,  da   approvarsi   da   parte
dall'amministrazione stessa. 
    1.3. Il DNV GL AS informa l'amministrazione quando  una  nave  e'
risultata  operare  con  deficienze  e  irregolarita'  tali  che   la
condizione  della  nave  o  delle  sue  dotazioni  non  corrispondono
sostanzialmente ai dettagli  dei  suoi  certificati  o  ai  requisiti
applicabili delle convenzioni internazionali e/o  delle  prescrizioni
nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave
non e' in grado di procedere in  mare  senza  pericolo  per  la  nave
stessa, le persone a bordo, o  senza  una  grave  minaccia  di  danni
all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva
a  soddisfazione   dell'organismo,   il   DNV   GL   AS   consultera'
immediatamente il settore competente dell'amministrazione e, ottenuto
il  consenso,  ritirera'  i  relativi  certificati  e  informera'  le
autorita' dello Stato del porto. 
    1.4. Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori: 
      immediatamente in caso di certificati scaduti; 
      senza indugio quando non  sono  state  effettuate  le  regolari
visite prescritte. 
    Tale  comunicazione  dovra'  pervenire   altresi'   all'Autorita'
marittima che ha rilasciato il certificato  ed  alla  Capitaneria  di
porto di  iscrizione  della  nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore
competente dell'amministrazione. 
    1.5. Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate  entro
un mese, il DNV GL  AS  informera'  l'amministrazione,  allegando  un
rapporto esplicativo delle ulteriori azioni  previste  dall'organismo
stesso. Tale comunicazione dovra'  pervenire  altresi'  all'Autorita'
marittima che ha rilasciato il certificato  ed  alla  Capitaneria  di
porto di  iscrizione  della  nave,  e,  per  conoscenza,  al  settore
competente dell'amministrazione. 
    1.6. L'armatore resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione
tempestiva delle visite  per  il  rilascio/rinnovo/vidimazione  della
certificazione. 
    1.7. Nel caso in cui una nave registrata  in  Italia  subisce  un
danno o manifesta  una  deficienza  che  riguardi  la  certificazione
statutaria, il DNV GL AS  informa  l'amministrazione  descrivendo  il
danno/la deficienza e  la  riparazione  effettuata.  Se  la  nave  e'
all'estero l'ispettore dell'organismo stesso  si  accertera'  che  il
comandante della  nave  o  l'armatore  abbiano  inviato  un  rapporto
sull'accaduto allo Stato del porto. Di  tale  accertamento  si  fara'
menzione nel rapporto di visita.