Art. 2. Condizioni generali 2.1. I servizi di certificazione statutaria comprendono: l'autorizzazione del DNV GL AS all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.1. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; l'affidamento al DNV GL AS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con DNV GL AS e/o delle societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della societa' (2) - dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'amministrazione. 2.2. Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alle convenzioni e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione competente, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, DNV GL AS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6. dell'appendice 2 del presente accordo. 2.3. Il DNV GL AS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al comma 2.1. del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 2.4. Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' del DNV GL AS, ferme restando le attivita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.5. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformita' a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: appendice 1 dell'allegato alla risoluzione IMO A.739 (18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»; A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione (HSSC)»; codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1., 1.3., 3.9.3.1., 3.9.3.2. e 3.9.3.3. 2.6. La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso per caso e concordate con il DNV GL AS, introducendo modifiche alle suddette tabelle. 2.7. Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 2.8. Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. __________ (1) Per societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM. (2) Come da protocollo di intesa in data 11 novembre 2014, allegato alla circolare - Serie generale - n. 110 in data 13 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicata sul sito web «Guardia costiera».