Art. 3. Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni 3.1. Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa del settore competente dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario. 3.2. Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del DNV GL AS, informandone tempestivamente il settore competente dell'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino. 3.3. Il primo rilascio del certificato di esenzione dall'applicazione delle regole prescritte per l'emissione dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione da parte del settore competente dell'amministrazione. 3.4. Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al settore competente dell'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal DNV GL AS ai fini del rilascio del certificato stesso, nonche' ad ogni altra utile documentazione. 3.5. Per le navi in esercizio, il settore competente dell'amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente - tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione. 3.6. Per le navi in costruzione il settore competente dell'amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente il certificato di esenzione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui al comma 3.4. del presente accordo. 3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente comma 3.6., il settore competente dell'amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti. 3.8. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal DNV GL AS.