(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                       Informazioni e contatti 
 
    4.1.  Il  DNV  GL  AS  riferisce   all'amministrazione   (3)   le
informazioni specificate all'appendice 2 del presente accordo, con la
frequenza  concordata  dall'organismo  e  dall'amministrazione,  come
indicato nella citata appendice 2. 
    4.2. Per le navi registrate in Italia e classificate con  il  DNV
GL  AS,  l'organismo  garantisce  all'amministrazione  l'accesso,  su
richiesta, a  tutti  i  piani  e  i  documenti,  inclusi  i  rapporti
d'ispezione per il rilascio dei certificati da  parte  dell'organismo
stesso, come meglio specificato nell'appendice  2. Alla  stipula  del
presente accordo, il DNV GL AS inviera' all'amministrazione  l'elenco
ufficiale  delle  navi  registrate  in  Italia  e  classificate   con
l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel  o
compatibile, distinguendo  quelle  con  doppia  classe;  tale  elenco
conterra' le  informazioni  previste  nell'appendice  2  al  presente
accordo e verra' aggiornato con frequenza semestrale. 
    4.3. Per le navi non registrate in Italia,  l'amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL
AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
    4.4. Il DNV GL AS garantisce all'amministrazione,  anche  tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla
propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni
e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi. 
    4.5. Il DNV GL AS deve pubblicare annualmente il  libro  registro
delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile  al
pubblico. 
    4.6.   Il   DNV   GL   AS    invia    con    frequenza    annuale
all'amministrazione, in forma cartacea e/o  in  formato  elettronico,
tutte le norme e i  regolamenti  applicabili  alle  navi  o  fornisce
l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti. 
    4.7.  L'amministrazione  fornisce  al  DNV   GL   AS   tutta   la
documentazione  necessaria  affinche'  lo   stesso   possa   svolgere
l'attivita' delegata. 
    4.8. L'amministrazione e il DNV GL AS, riconoscendo  l'importanza
di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e
di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in  cui  siano  sviluppate
nuove norme, il DNV GL AS, in  base  al  presente  accordo,  pubblica
l'informazione su quali regolamenti siano in corso  di  aggiornamento
sul sito internet del DNV GL AS, con l'invito, valido  per  un  mese,
per  l'amministrazione,  di  fornire  commenti  o  proposte,   previa
registrazione. Il DNV GL AS tiene conto di eventuali  raccomandazioni
formulate al riguardo dall'amministrazione. 
    4.9. Analogamente, l'amministrazione contatta quanto prima il DNV
GL AS nel caso di sviluppo di  modifiche  alla  normativa  in  vigore
applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria. 
    4.10. Il DNV GL  AS  accetta  di  sottoporre  all'amministrazione
tutte le norme, istruzioni e  moduli  richiesti  dall'amministrazione
stessa  relativi  ai  servizi  di  certificazione  statutaria  svolti
dall'organismo  in  conformita'  al  presente  accordo,  come  meglio
specificato nell'appendice 2. 
    4.11. Le normative, le  norme,  le  istruzioni  e  i  modelli  di
rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese. 
    4.12. Il DNV  GL  AS  e'  consapevole  dell'importanza  rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente
articolo e di cui all'appendice 2 del presente accordo,  al  fine  di
consentire all'amministrazione di verificare che i servizi  statutari
di cui all'appendice 1 siano svolti con propria  soddisfazione,  come
previsto dal successivo art. 6.2.  Il  mancato  adempimento  di  tali
obblighi giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della
procedura  di  sospensione  dell'organismo  secondo  quanto  previsto
dall'art. 8 della direttiva n. 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
 
__________ 

(3) Fino     al     prossimo     aggiornamento,     i     riferimenti
    dell'amministrazione restano quelli di cui  alla  nota  circolare
    sui punti di contatto prot. n. 7781  del  23  aprile  2013,  come
    modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.