Art. 6. Monitoraggio e verifiche 6.1. L'amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato. 6.2. Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure. 6.3. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare. 6.4. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 6.5. Le spese relative a tali verifiche sono a carico del DNV GL AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse. 6.6. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso. 6.7. Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.6. saranno ugualmente a carico del DNV GL AS. 6.8. L'amministrazione riferisce alla commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del DNV GL AS ai sensi dell'art. 9.2. della direttiva n. 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 6.9. Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al DNV GL AS che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 6.10. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terra' debito conto nel comunicare i risultati delle verifiche alla Commissione europea. 6.11. In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 6.12. Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 6.13. Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.