(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Monitoraggio e verifiche 
 
    6.1. L'amministrazione verifica che i servizi  statutari  di  cui
all'appendice 1 del presente accordo delegati  al  DNV  GL  AS  siano
svolti con propria soddisfazione,  valutando  altresi'  i  precedenti
dell'organismo stesso  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione
dell'inquinamento marino, sulla base dei  dati  prodotti  nell'ambito
del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi  simili,  nonche'
sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi  dei  sinistri  che
hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato. 
    6.2. Ai fini  del  monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo,
l'amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure. 
    6.3.  Tali  verifiche  possono  essere  effettuate   direttamente
dall'amministrazione e/o da altro ente che la stessa  si  riserva  di
designare. 
    6.4. La frequenza delle verifiche e'  determinata,  tra  l'altro,
dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
    6.5. Le spese relative a tali verifiche sono a carico del DNV  GL
AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse. 
    6.6. L'amministrazione si riserva la  facolta'  di  procedere  in
ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando
al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni
particolareggiate a  campione  delle  navi  registrate  in  Italia  e
certificate dall'organismo stesso. 
    6.7. Le spese relative  alle  verifiche  di  cui  al  comma  6.6.
saranno ugualmente a carico del DNV GL AS. 
    6.8. L'amministrazione riferisce alla commissione ed  agli  Stati
membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche  compiute  nei
confronti del DNV GL AS ai sensi dell'art. 9.2.  della  direttiva  n.
2009/15/CE, come recepito dall'art. 9,  del  decreto  legislativo  14
giugno 2011, n. 104. 
    6.9. Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al DNV
GL AS che fara' conoscere le  sue  osservazioni  all'amministrazione,
entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 
    6.10. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del  DNV
GL AS, ne terra'  debito  conto  nel  comunicare  i  risultati  delle
verifiche alla Commissione europea. 
    6.11. In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
    6.12. Nel corso delle verifiche,  il  DNV  GL  AS  si  impegna  a
sottoporre  agli  ispettori  dell'amministrazione  incaricati   delle
verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme,  circolari
interne e linee guida e  ogni  altra  informazione  e  documentazione
idonea  a  dimostrare  che   le   funzioni   delegate   sono   svolte
dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 
    6.13. Nel corso delle verifiche,  il  DNV  GL  AS  si  impegna  a
garantire  agli  ispettori  dell'amministrazione   incaricati   delle
verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione,  compresi
i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente
alle  ispezioni  e  ai  controlli   effettuati   sulle   navi,   alle
raccomandazioni emesse e ad ogni altra  informazione  concernente  le
navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.