(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    Le  confezioni  e  i  tipi  ed  i  materiali  di  confezionamento
autorizzati sono tutte quelli previste dalla normativa. 
    Le  mele  denominate  I.G.P.  Mele  del  Trentino  devono  essere
confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire una chiara
identificazione del prodotto. 
    Sulle confezioni dovra' apparire  la  dicitura  I.G.P.  Mele  del
Trentino o Mele del Trentino  I.G.P.  ed  il  simbolo  europeo  delle
I.G.P. 
    E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Mele del
Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed al simbolo europeo, l'utilizzo
di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi  o
ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. 
    E'  consentita  la  bollinatura  dei  frutti.  Sui  bollini  puo'
apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino  o  Mele  del  Trentino
I.G.P., anche in abbinamento a indicazioni e/o  simboli  grafici  che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  collettivi  o
marchi d'azienda individuali. 
    Sono  autorizzate  le  traduzioni  della   dicitura   indicazione
geografica protetta nelle e delle  sue  abbreviazioni  nelle  diverse
lingue dell'Unione cosi' come previsto al regolamento n. 668  del  13
giugno 2014.