Art. 8. Etichettatura Le confezioni e i tipi ed i materiali di confezionamento autorizzati sono tutte quelli previste dalla normativa. Le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire una chiara identificazione del prodotto. Sulle confezioni dovra' apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed il simbolo europeo delle I.G.P. E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. E' consentita la bollinatura dei frutti. Sui bollini puo' apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P., anche in abbinamento a indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. Sono autorizzate le traduzioni della dicitura indicazione geografica protetta nelle e delle sue abbreviazioni nelle diverse lingue dell'Unione cosi' come previsto al regolamento n. 668 del 13 giugno 2014.