(Disciplinare Pesca di Romagna - Art. 1)
                                                             Allegato 
 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
                DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 
                         «PESCA DI ROMAGNA» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione  geografica  protetta  «Pesca   di   Romagna»,   e'
riservata ai frutti che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.